Cassazione Penale, Ordinanza n. 19941/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 4 luglio 2024, deducendo un unico motivo con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Sosteneva che la condanna fosse fondata soltanto sulle dichiarazioni delle persone offese. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare a quelle sull'attendibilità delle persone offese e sui riscontri esterni che la corroboravano. Ha inoltre osservato che il motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti di prove.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una rilettura alternativa delle fonti di prova.
- La deduzione di vizi di motivazione deve indicare specifici travisamenti del materiale probatorio e non può risolversi in una contestazione generica dell'attendibilità delle fonti già valorizzate dai giudici di merito.
- La conferma della responsabilità fondata sulle dichiarazioni delle persone offese è censurabile in cassazione solo se si individua un concreto deficit argomentativo o un travisamento della prova, non mediante una diversa lettura delle emergenze processuali.
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