Cassazione Penale, Sentenza n. 8349/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, per preteso affievolimento delle esigenze cautelari. Il ricorrente sosteneva che la sua ammissione di responsabilità, resa in un successivo interrogatorio e poi utilizzata per aggravare il quadro di pericolosità (detenzione arma da sparo modificata), doveva essere invece valutata come segno di resipiscenza capace di far venire meno le esigenze cautelari; denunciava una contraddizione logica nell'uso della confessione da parte del giudice a fini cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso proponesse una rivalutazione alternativa dei fatti non consentita in questa sede: la Corte valuta solo la persistenza di una motivazione logica ed effettiva, non il merito. Ha confermato che il giudice dell'appello cautelare aveva correttamente esaminato le dichiarazioni auto-incriminanti, ritenendole approssimative, contraddittorie e incongrue rispetto alle risultanze investigative, e quindi insufficienti a modificare il quadro cautelare o ad attenuare il rischio di recidiva. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio d'appello in materia cautelare; qui richiamata per indicare il tipo di decisione impugnata (ordinanza di conferma della misura cautelare).
Norma che elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato); la Corte ricorda che il giudice deve valutare le ricadute delle dichiarazioni sul grado e sulla persistenza di tali esigenze.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei motivi manifestamente infondati; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso.
Consente la condanna alle spese processuali a seguito di dichiarazione di inammissibilità e viene richiamato per la comminazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per motivare lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta in Cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di cancelleria correlati alla comunicazione di decisioni e alla tenuta dei registri delle misure cautelari; la Corte ordina che siano eseguiti gli adempimenti prescritti.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare impugnazioni irrituali o colpose con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riconsiderare il merito probatorio: può solo verificare che la decisione impugnata abbia una motivazione logica ed effettiva. Le valutazioni alternative dei fatti e della credibilità restano competenza del giudice di merito.
- Le dichiarazioni auto-incriminanti rese dall'indagato possono essere esaminate e valutate nei loro contenuti distinti e autonomi dal giudice di merito; non ogni ammissione determina automaticamente alleggerimento delle esigenze cautelari, specie se ritenuta contraddittoria o poco verosimile.
- L'ammissione di responsabilità può avere valore probatorio e aggravante se coerente con le altre risultanze; solo se configurata come segno oggettivo e credibile di resipiscenza può influire sulla valutazione della pericolosità e sulla misura cautelare.
- Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti senza contestare la logica o la completezza della motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile come manifestamente infondato.
- Impugnazioni irrituali o ritenute colpose possono comportare, oltre al rigetto, l'onere di spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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