Cassazione Civile, Ordinanza n. 21686/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato l'intervenuta adesione della società alla definizione agevolata dei carichi e il deposito della prova dell'integrale pagamento. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché la causa estintiva è dipesa dall'adesione alla definizione agevolata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del c.d. doppio contributo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d. "rottamazione cartelle", prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella l. n. 225 del 2016, depositando anche la documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto. In ragione di tale adesione, è stato chiesto/ritenuto che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto. La decisione non contiene motivi di ricorso nel merito della controversia tributaria originaria, ma tratta solo l'effetto processuale della definizione agevolata sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
c.d. "rottamazione cartelle"
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, se perfezionata con il pagamento integrale e la relativa documentazione, determina l'estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della definizione agevolata.
L'adesione alla definizione agevolata disciplinata da tale decreto costituisce causa estintiva della lite e giustifica la compensazione delle spese.
Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Richiamata per escludere, nel caso di estinzione per adesione alla definizione agevolata, l'applicazione del c.d. doppio contributo.
Massime di principio
- L'adesione perfezionata alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, comprovata dall'integrale pagamento del dovuto, comporta l'estinzione del giudizio pendente relativo a quei carichi.
- Quando la causa estintiva del processo deriva dall'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, le spese di legittimità possono essere compensate tra le parti.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi, non sussistono i presupposti per l'applicazione del c.d. doppio contributo.
- Ai fini della dichiarazione di estinzione, è necessario che dagli atti risulti la documentazione attestante il perfezionamento della definizione agevolata e l'integrale pagamento del dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →