Cassazione Civile, Ordinanza n. 01891/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva confermato il decreto di liquidazione emesso dal GIP per la difesa di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, liquidando € 3.212,00 oltre accessori. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 del D.M. 55/2014, perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la complessità dell'attività difensiva svolta in un procedimento per omicidio aggravato, articolato in più udienze e con questioni giuridiche complesse; 2) violazione del D.M. 55/2014, per avere liquidato il compenso solo per alcune attività difensive, senza riconoscere quelle relative alle indagini preliminari, alle investigazioni difensive e alla fase cautelare; 3) omessa e insufficiente motivazione, poiché il Tribunale aveva respinto la richiesta di correzione/emenda del decreto qualificando sproporzionata la richiesta del difensore, ma senza spiegare le ragioni della decisione. La censura centrale è dunque la mancata indicazione dei criteri di liquidazione e delle ragioni del mancato riconoscimento di alcune voci professionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha richiamato il principio per cui il giudice che liquida il compenso del difensore ha l'obbligo di indicare il criterio adottato e di spiegare le ragioni per cui non riconosce alcune voci della nota o liquida importi inferiori a quelli richiesti, così da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione. Nel caso concreto, il Tribunale si era soffermato solo sui compensi relativi alla fase dinanzi al GIP/GUP, senza pronunciarsi sulle ulteriori prestazioni dedotte nella nota specifica, né sulle attività svolte nella fase cautelare, nelle indagini preliminari e nelle investigazioni difensive. L'ordinanza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il procedimento accelerato
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come base per la definizione del ricorso in camera di consiglio
la liquidazione del compenso deve tener conto della complessità dell'attività svolta e delle voci professionali effettivamente espletate
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi al difensore, il giudice deve indicare in modo espresso il criterio adottato e le ragioni delle eventuali decurtazioni rispetto alla nota specifica, pena la censurabilità della decisione per difetto di motivazione.
- Quando la liquidazione riguarda l'attività difensiva svolta in più fasi del procedimento, il giudice deve prendere in considerazione tutte le prestazioni dedotte e non può limitarsi a una sola fase senza motivare l'esclusione delle altre.
- La valutazione della congruità del compenso deve essere correlata alla complessità dell'affare, alla natura della contestazione, al numero delle udienze e alle attività effettivamente svolte dal difensore.
- Il controllo di legittimità sulla liquidazione del compenso è possibile solo se la decisione di merito consente di comprendere con chiarezza quali voci siano state riconosciute, quali negate e per quali ragioni.
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