Cassazione Penale, Sentenza n. 40890/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) violazione degli artt. 52 e 55 c.p. per presunta errata esclusione della scriminante della legittima difesa e/o dell'eccesso colposo in legittima difesa, con doglianze sulla valutazione della proporzione, della necessità difensiva, dello stato di concitazione e dell'influenza dell'ubriachezza; 2) violazione degli artt. 63 e 69 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte d'appello riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione e bilanciata questa come equivalente con una circostanza aggravante (il fatto commesso in danno del fratello) che non era stata computata né utilizzata dal primo giudice, così realizzando una reformatio in pejus sull'impugnazione proposta soltanto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la ricostruzione di merito: è stato confermato che l'imputato e la vittima erano entrambi in stato di ebrezza, che il colpo dell'imputato fu intenzionale e che la morte derivò dal nesso causale tra la percosse e la caduta della vittima (configurando omicidio preterintenzionale). La scriminante della legittima difesa è stata esclusa per mancata sussistenza di pericolo attuale, possibilità di allontanarsi e presenza di terzi; la provocazione è stata invece riconosciuta come circostanza attenuante. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello aveva posto a confronto la circostanza attenuante riconosciuta con un'aggravante (rapporto di parentela) che il giudice di primo grado non aveva computato nella determinazione della pena. Ciò, in presenza di impugnazione del solo imputato, configura violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia affinché determini la pena tenendo conto solo della diminuzione prevista per la provocazione; per il resto il ricorso è stato rigettato e la condanna per omicidio preterintenzionale è rimasta confermata.
Norme richiamate
Riferito alla legittima difesa: la Corte ha valutato la necessità e la proporzione della reazione ex ante, escludendo la scriminante per assenza di pericolo attuale e perché era possibile il commodus discessus
Invocato in aderenza al primo motivo quale norma collegata alle scriminanti/eccesso, interpretata in senso coerente con la giurisprudenza richiamata nella sentenza (valutazione degli stati d'animo e dell'errore nella percezione del pericolo)
Norma che disciplina l'omicidio preterintenzionale: applicata per ritenere sussistente responsabilità quando l'autore compie atti volti a percuotere e tali atti trovano nesso causale con la morte (anche se la morte deriva dalla caduta)
Art. 63 (circostanze attenuanti) e art. 69 (determinazione della pena): utilizzati nella valutazione della riconosciuta attenuante della provocazione e della sua incidenza sulla pena
Norma del divieto di reformatio in pejus: interpretata come impedimento al giudice d'appello di aggravare la posizione del solo imputato appellante valutando e computando un'aggravante non utilizzata dal primo giudice
L. n. 59 del 2006 (modifica art. 52 c.p.)
Richiamata in relazione al principio che la necessità e la proporzione della reazione vanno valutate ex ante; la Corte ne ha tenuto conto nell'applicazione dei criteri di legittima difesa
Massime di principio
- La legittima difesa è riconosciuta solo se sussiste un pericolo attuale per l'incolumità personale e la reazione è l'unica possibile (necessità) e proporzionata rispetto all'offesa, valutate ex ante; la possibilità di un commodus discessus esclude la scriminante
- Nelle risse o nelle aggressioni reciproche la scriminante può comunque operare per uno dei contendenti solo se l'azione avversaria sia nuova, sproporzionata o assolutamente imprevedibile rispetto al contesto
- Lo stato di ubriachezza non garantisce automaticamente il riconoscimento della legittima difesa né dell'eccesso colposo: incide sulla valutazione della percezione del pericolo ma può essere considerato elemento a sfavore se non produce una distorsione oggettivamente accertata
- L'omicidio preterintenzionale sussiste quando l'agente compie volontariamente atti diretti a percuotere e tra quegli atti e l'evento morte esiste un nesso causale rilevante anche se la morte deriva da una caduta o da fattori concorrenti, salvo che intervengano cause sopravvenute assolutamente abnormi ed indipendenti
- Il giudice d'appello, nell'impugnazione proposta dal solo imputato, non può aggravare la posizione dell'imputato né considerare/aggravare circostanze non computate dal primo giudice (divieto di reformatio in pejus); se riconosce una attenuante deve applicarla sulla pena base senza bilanciarla con aggravanti non usate in primo grado
- Se la Corte d'appello riconosce una circostanza attenuante ma fonda la riduzione sul bilanciamento con un'aggravante non precedentemente computata, la decisione è annullabile per violazione del divieto di reformatio in pejus e occorre rinvio per nuovo esame
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