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Sentenza

Sentenza del 27/07/2021 n. 21416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima dell'udienza di discussione la difesa della società ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti (27 maggio 2021). Nessuna parte ha richiesto discussione orale. Non avendo l'Agenzia opposizione alla rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., compensando le spese. Non è stata resa pronuncia sul merito della controversia

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso della tassa di concessione governativa (art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/2007) relativa ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia, la società aveva impugnato in giudizio; in sede di merito il ricorso era stato respinto e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la tassa non fosse abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni. In Cassazione la società proponeva ricorso per cinque motivi

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641/2007, art. 21 (tariffa allegata)

    art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 2007

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la tassa prevista dall'art. 21 non fosse stata abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'estinzione del processo per rinuncia

  • Codice di procedura civile

    artt. 306, 390 e 391 c.p.c.

    Norme sullo svolgimento delle udienze e sulle conseguenze della rinuncia alle impugnazioni/atti: la rinuncia del ricorrente determina, in mancanza di opposizione della controparte, l'estinzione del processo

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito con L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8-bis del D.L. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020

    Disciplina il trattamento dei ricorsi all'udienza pubblica in camera di consiglio senza intervento in presenza delle parti in determinati casi; qui il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza discussione orale

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti da parte del ricorrente durante il giudizio determina l'estinzione del processo se la controparte non si oppone: il giudice dichiara estinto il procedimento senza entrare nel merito.
  • L'estinzione per rinuncia non produce pronunce sul merito né giudicato sostanziale; pertanto la questione sostanziale rimane aperta e non è risolta dalla sentenza di estinzione.
  • Se il resistente (es. amministrazione pubblica) non intende che il processo si estingua senza decisione di merito, deve espressamente opporsi alla rinuncia o proseguire nella difesa; l'assenza di opposizione facilita l'estinzione.
  • La compensazione delle spese è possibile anche quando il processo è estinto per rinuncia; il giudice valuta e può disporre la compensazione per evitare oneri per le parti.
  • Prima di rinunciare, il ricorrente dovrebbe valutare le conseguenze pratiche (perdita della decisione favorevole sul merito, rischi di decadenze o prescrizioni per future azioni) e considerare alternative (ritiro concordato, transazione) se l'obiettivo è ottenere rimborso o chiarimento giuridico.

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