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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge lavoratore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, ha impugnato la determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata respinta l'istanza di trasferimento presentata ai sensi degli artt. 396 e 398 del Regolamento Generale dell'Arma, per ricongiungimento alla moglie, anch'essa Carabiniere, in stato di gravidanza e in servizio presso una sede distante circa 6 km dall'abitazione familiare. Il ricorrente prestava servizio in una località distante poco meno di 40 km dalla residenza, raggiungibile in circa 30 minuti mediante autostrada e in un tempo sensibilmente maggiore mediante la viabilità ordinaria. L'amministrazione aveva motivato il diniego richiamando, tra l'altro, le scoperture degli organici dei Comandi interessati, il carattere eccezionale del ricongiungimento familiare, il mancato compimento di quattro anni di servizio presso la sede, la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in circa 30 minuti e l'assenza di condizioni eccezionali rispetto ad altri militari. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 398 RGA e della circolare del 30 settembre 2021, sostenendo che la disposizione consente trasferimenti straordinari in deroga al periodo minimo di permanenza, che l'autorizzazione a risiedere presso l'abitazione familiare non garantiva effettivamente il ricongiungimento per i costi del pedaggio autostradale e per i tempi della viabilità ordinaria, e che l'amministrazione non aveva ricercato adeguatamente una soluzione conciliativa né instaurato un dialogo diretto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza istruttoria, lamentando la mancata considerazione dello stato di gravidanza della moglie, dell'assenza di familiari di supporto, delle proprie note caratteristiche e dei precedenti disciplinari, nonché dell'asserita piena copertura o eccedenza di organico del reparto di provenienza. Ha inoltre chiesto un approfondimento istruttorio sulle effettive carenze di organico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla censura relativa al mancato compimento dei quattro anni di servizio, ha rilevato che tale elemento non costituiva l'unica né la principale ragione del diniego. Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione per sostenerne la validità complessiva. Il Collegio ha ritenuto legittima e idonea a sorreggere il diniego la valutazione delle esigenze organiche contrapposte alla richiesta di trasferimento e ha escluso che la possibilità di raggiungere la sede del coniuge in circa 30 minuti di automobile, anche mediante autostrada, costituisse una situazione eccezionale e anomala tale da giustificare la deroga agli ordinari criteri di trasferimento. Il pedaggio non è stato ritenuto, nel contesto concreto, un costo integralmente aggiuntivo rispetto al percorso ordinario, anche considerando i maggiori consumi e disagi della viabilità urbana e trafficata. Il giudice ha inoltre valorizzato il precedente trasferimento della moglie, disposto proprio per favorire la convivenza, ritenendo così già realizzato un ricongiungimento familiare, sebbene non pienamente soddisfacente per i disagi del pendolarismo. Quanto alle doglianze istruttorie e motivazionali, il TAR ha ritenuto sufficienti i dati prodotti dall'amministrazione: le tabelle depositate confermavano scoperture del 15,31% e del 5,15% nei Comandi interessati, mentre il reparto di appartenenza risultava scoperto di dieci unità. L'eventuale presenza di reparti in soprannumero nell'ambito provinciale non smentiva il dato complessivo provinciale. Il Collegio non ha ravvisato ragioni per dubitare dell'attendibilità delle informazioni amministrative, anche perché il ricorrente non aveva proposto querela di falso. È stata altresì esclusa la dedotta mancata considerazione del profilo complessivo del militare, risultando tale valutazione dal provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    La disposizione disciplina ipotesi straordinarie di trasferimento, ma non impone il trasferimento per ricongiungimento familiare quando sussistano esigenze organiche dell'amministrazione e non ricorrano condizioni eccezionali.

  • art. 396 Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    Richiamato quale base regolamentare dell'istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alle esigenze organiche, alla distanza e ai tempi di percorrenza, alla precedente agevolazione concessa e all'assenza di condizioni eccezionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità, delle località e dei reparti indicati nella pronuncia.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, poiché l'eventuale illegittimità delle ulteriori motivazioni non sarebbe idonea a produrne l'annullamento.
  • La richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare di un appartenente alle Forze armate o di polizia non prevale automaticamente sulle esigenze organizzative e di organico dell'amministrazione: la deroga agli ordinari criteri di mobilità richiede la ricorrenza di condizioni eccezionali, da valutare in concreto.
  • La possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli la sede lavorativa del coniuge, anche mediante un percorso autostradale soggetto a pedaggio, può escludere il carattere eccezionale della situazione familiare e giustificare il diniego del trasferimento quando persistano rilevanti scoperture di organico.
  • L'amministrazione può dimostrare le esigenze organiche mediante tabelle riepilogative e dati relativi alle dotazioni dei Comandi interessati; in assenza di elementi concreti contrari, il giudice amministrativo non ha ragione di dubitare dell'attendibilità di tali dati.
  • La presenza di singoli reparti in soprannumero non contraddice necessariamente una scopertura riferita al complessivo ambito provinciale e non impone all'amministrazione di disporre il trasferimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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