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Sentenza

Sentenza n. 11630/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione della Signora Ayza e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di provvedere sulla richiesta di convocazione della Signora Ayza e di lavorazione della domanda di visto per studio.

Giustizia amministrativa202513053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio chiedendo che fosse ordinato all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di fissare un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e di lavorare e concludere il relativo procedimento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dimostrato di avere fissato l'appuntamento. La ricorrente aveva inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere l'istruttoria sulla domanda di visto, ma al momento della proposizione del ricorso non aveva ancora depositato la domanda, poi presentata soltanto in occasione dell'appuntamento fissato nelle more del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'Amministrazione durante il giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di visto. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., l'azione avverso il silenzio può essere proposta dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento; tale termine non era ancora decorso, poiché al momento del deposito del ricorso la domanda di visto non era stata ancora presentata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, c.p.a.

    Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge

    L'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante azione avverso il silenzio presuppone che sia decorso il termine per la conclusione del procedimento; tale presupposto mancava perché la domanda di visto non era stata ancora depositata al momento della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando, al momento della proposizione del ricorso, non sia ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
  • Il termine per la conclusione del procedimento relativo a un'istanza amministrativa non può iniziare a decorrere prima della presentazione dell'istanza stessa; pertanto, l'azione contro il silenzio non è proponibile se l'istanza non è stata ancora depositata.
  • La sopravvenuta adozione del comportamento richiesto dall'amministrazione durante il giudizio determina l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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