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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34870/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Ha dedotto violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insufficienza del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito e contestando la ricostruzione fattuale operata in appello. La Corte di cassazione rileva però che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e ripropone censure già esaminate e disattese in appello; inoltre affronta anche il tema del c.d. "falso grossolano", ritenuto infondato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente rivolto a una rivalutazione del materiale probatorio e privo di specificità, essendo reiterativo di doglianze già vagliate dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata lineare, logica ed esente da vizi, con corretta applicazione dei principi di legittimità in materia di sindacato della Cassazione sulla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ritiene integrato il reato di ricettazione sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto già valorizzati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a contestare l'insufficienza o la tenuta del materiale probatorio, quando la doglianza si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure generiche o meramente reiterative di motivi già esaminati e disattesi in appello.
  • Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione; alla Corte di cassazione spetta verificare l'esistenza di un apparato argomentativo логico, non sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito espone una motivazione coerente e sorretta da plurimi elementi fattuali, la Corte di cassazione non può sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali, neppure sotto la veste formale della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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