Cassazione Penale, Ordinanza n. 13059/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava la ricostruzione dei fatti, proponendo una lettura alternativa della vicenda e cercando di valorizzare i motivi della cessione di sostanza stupefacente. La Corte rileva però che il ricorso si limita a rivalutare il compendio probatorio e a contrapporre una diversa versione dei fatti, senza scalfire la ragionevole ricostruzione fondata sul dato obiettivo della avvenuta consegna della droga a una minore. Viene inoltre esclusa la rilevanza dei motivi della cessione rispetto alla configurazione del fatto, evidenziandosi che non era comunque logicamente sostenibile confidare nella restituzione della droga da parte di una minore.
Norme richiamate
è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera rivalutazione dei dati probatori e nella proposta di una lettura alternativa dei fatti già congruamente ricostruiti dai giudici di merito.
- La deduzione di motivi della cessione della sostanza non è idonea a elidere la rilevanza penale della condotta quando il dato obiettivo della consegna della droga è accertato, specie se la sostanza è stata consegnata a una minore.
- Non è logicamente sostenibile affidare alla restituzione della droga da parte di un minore la neutralizzazione del significato offensivo della cessione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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