Cassazione Penale, Sentenza n. 51687/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta del Procuratore Europeo delegato. I motivi dedotti dai difensori (Avv.ti Naccari e Di Simone) erano: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 253 c.p.p. per carenza di indicazione delle fattispecie e dei fatti specifici a fondamento dell'accusa e violazione del diritto di difesa; (ii) violazione degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, e 321 c.p.p. e degli artt. 30, 31, 32, 42 del regolamento EPPO per mancata valutazione del fumus del reato e per difetto di cognizione del collegio cautelare rispetto alle doglianze difensive; (iii) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dei principi giurisprudenziali sulla motivazione che giustificano l'anticipazione degli effetti ablativi del sequestro, lamentando che l'ordinanza si era limitata a invocare la confiscabilità dei beni senza adeguata motivazione circa le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) l'ordinanza impugnata conteneva sufficiente riferimento alle fattispecie penalmente rilevanti e una sintetica ricostruzione delle modalita' della frode nonche' elementi indiziari specifici (societa' coinvolte, intercettazioni); (2) la valutazione sul fumus e sulla congruita' del provvedimento di sequestro, nella materia delle misure richieste dal Procuratore Europeo delegato, e' circoscritta nei limiti della lex fori e del sistema di mutuo riconoscimento: il giudice del luogo di esecuzione e' chiamato a verificare i presupposti formali, la proporzionalita', la legittimita' delle modalita' esecutive e la congruita' della motivazione, mentre i profili di merito restano principalmente di competenza dell'autorita' emittente (Procura/autorita' giudiziaria spagnola); (3) la Corte ha richiamato orientamenti precedenti secondo i quali il controllo dell'autorita' richiesta e' limitato alla verifica dei requisiti formali e al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Il giudice deve indicare le ragioni che giustificano l'anticipazione degli effetti ablativi del sequestro; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza conteneva motivazione adeguata sul punto
Riferimento alle modalita' di sequestro; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza ha evocato le fattispecie corrispondenti nell'ordinamento interno e gli elementi indiziari rilevanti
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori in relazione alla procedura di assistenza e all'autorizzazione delle misure; la Corte ha precisato che l'autorizzazione segue la lex fori del procuratore delegato incaricato
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Norma citata in ordine alla cognizione del giudice del riesame; la Corte ha limitato il controllo ai presupposti formali e alla congruita' motivazionale
Richiesto per la motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia dato adeguata motivazione circa il periculum in mora e le esigenze di cautela
Regolamento EPPO (Reg. UE 2017/1939), art. 30
Prevede il congelamento degli strumenti o proventi di reato come vincolo tipico finalizzato all'ablazione; la Corte lo ha qualificato come misura omologa al sequestro anticipatorio
Regolamento EPPO (Reg. UE 2017/1939), art. 31
Stabilisce cooperazione e assistenza tra procuratori europei delegati e che la giustificazione e adozione delle misure sono disciplinate dalla lex fori del procuratore delegato incaricato; la Corte ha applicato questo principio per limitare la cognizione del giudice italiano
Regolamento EPPO (Reg. UE 2017/1939), art. 32
Prevede che le misure siano eseguite in conformita' alla lex loci e alle formalita' indicate dal procuratore delegato; la Corte ha ritenuto che le doglianze di merito siano azionabili piu' propriamente davanti all'autorita' emittente
Regolamento EPPO (Reg. UE 2017/1939), art. 42
Norma richiamata nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto che articoli del regolamento derogassero il limite di cognizione del giudice di esecuzione
d.lgs. 9/21 (attuazione del Reg. UE 2017/1939)
Ha recepito il regolamento EPPO nell'ordinamento interno; la Corte lo ha utilizzato per delimitare l'ambito della cognizione nazionale in materia di misure richieste dall'EPPO
Decisione quadro Consiglio U.E. 2003/577/GAI e d.lgs. 15/02/2016 n.35
Decisione quadro 2003/577/GAI; d.lgs. 15/02/2016 n.35
Il provvedimento di blocco dei beni e' assimilabile al sequestro anticipatorio; la Corte ha richiamato precedenti che limitano il controllo dell'autorita' richiesta ai soli requisiti formali e al rispetto dei principi fondamentali
art. 696-quinquies cod. proc. pen.
art. 696-quinquies c.p.p. (introdotto con d.lgs. n.149/2017)
Prevede il principio del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo rispetto dei principi fondamentali; richiamato per giustificare il limitato scrutinio del giudice italiano
Giurisprudenza citata (Sez. U. 36959/2021 e altre)
Sez. U. 36959/2021; Sez. 2, n. 6194 del 15/01/2021; Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021
La Corte ha richiamato orientamenti che delimitano il perimetro di scrutinio dell'autorita' richiesta alle formalita' e ai requisiti previsti, rimettendo i profili di merito all'autorita' emittente
Massime di principio
- Quando una misura cautelare o di blocco e' disposta su richiesta di un Procuratore Europeo delegato, il giudice del luogo di esecuzione e' chiamato principalmente a verificare i requisiti formali, la proporzionalita', la legittimita' delle modalita' esecutive e la congruita' della motivazione, non a riesaminare i motivi di merito che hanno giustificato la misura nell'ordinamento dell'autorita' emittente
- Le doglianze sostanziali relative al fumus del reato e alla ricostruzione fattuale devono essere in primo luogo dedotte e valutate dall'autorita' che ha emesso il provvedimento (lex fori del procuratore delegato); il rimedio in Italia e' limitato se la richiesta riguarda questioni di merito estranee ai requisiti formali
- In presenza di provvedimenti EPPO o di blocco dei beni europei, il ricorrente deve documentare specificamente l'assenza di presupposti formali, la sproporzione o vizi nelle modalita' esecutive per ottenere accoglimento davanti al giudice di esecuzione; mere contestazioni di merito senza elementi probatori nuovi sono destinati all'inammissibilita'
- Il sistema del mutuo riconoscimento impone rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano: se tali principi sono effettivamente violati (es. gravi violazioni del diritto di difesa), il giudice italiano puo' sindacare il provvedimento; tuttavia la soglia per ritenere la violazione e' alta e va provata concretamente
- Per contestare con efficacia un sequestro richiesto da autorita' straniere/EPPO conviene concentrare l'impugnazione su vizi procedurali, formali o di esecuzione (mancata indicazione degli atti da sequestrare, errori formali nella richiesta, violazione delle garanzie fondamentali) piuttosto che su una rinnovata disamina del merito dell'accusa
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