Cassazione Penale, Sentenza n. 31150/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'istante era stata poi assolta in via definitiva per insussistenza del fatto. La difesa deduceva violazione degli artt. 273 e 314 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che gli incontri con Parisi Savino erano innocui (volti a segnalare il fidanzato come persona di fiducia per il recupero di beni del defunto padre) e che la frequentazione non poteva essere interpretata come contiguità criminale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione può compiere una valutazione autonoma ed ex ante sulla responsabilità della persona che ha subito la custodia cautelare, valutando se il suo comportamento abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto ostativa la presenza di frequentazioni costanti, ravvicinate e consapevoli con Parisi Savino, figura di vertice del clan, non necessitate e idonee a creare l'apparenza di contiguità; pertanto il diritto all'indennizzo è stato escluso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese a favore dell'Avvocatura generale perché non ha fornito contributo specifico nella fase camerale.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento ai presupposti per l'adozione di misure cautelari personali; nella decisione si osserva che il giudice della riparazione valuta ex ante se tali presupposti siano stati erroneamente ritenuti sussistenti ma, nel caso, la vicenda è qualificata come ingiustizia sostanziale.
Richiamato insieme all'art. 273 come riferimento ai presupposti delle misure cautelari; la Corte segnala che non è intervenuta una pronuncia cautelare di merito che attesti l'assenza dei presupposti ai sensi dell'art. 314, comma 2.
Il comma 2 è richiamato per dire che non ricorreva una ipotesi di inammissibilità automatica del ricorso per riparazione (non essendovi decisione di merito cautelare atta a certificare l'assenza dei presupposti), per cui il caso rientra nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale valutabile autonomamente.
Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010 (D'Annbrosio)
Principio secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera come condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, salvo il caso in cui l'insussistenza ab origine dei presupposti sia stata accertata sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Affermato che il giudice della riparazione valuta se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità del reato, con un accertamento autonomo e orientato ex ante, non volto a riqualificare il fatto sul piano penale.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Sostiene l'autonomia della valutazione del giudice della riparazione e la possibilità di escludere l'indennizzo se ricorra una causa di esclusione fondata su responsabilità della persona che ha subito la detenzione.
Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021 (Denaro) e Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021 (Quarta) e Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)
Giurisprudenza che ammette che frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possano integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo, se adeguatamente motivate circa la loro idoneità a costituire indizi di complicità.
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito) e Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)
Confermano che la consapevolezza dell'attività criminale altrui e comportamenti percepibili come indicativi di contiguità integrano colpa grave ostativa all'indennizzo.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) e Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Principi riguardanti la liquidazione delle spese in giudizio camerale non partecipato: l'Avvocatura generale non ha diritto alle spese di fase di legittimità se non ha dato un contributo specifico.
Massime di principio
- La pronuncia di assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed ex ante sulla condotta dell'interessato e sulla sua eventuale responsabilità nel creare l'apparenza del reato.
- Frequentazioni ripetute e consapevoli con soggetti di alto profilo criminale possono costituire, se adeguatamente motivate dal giudice, causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo quando risultino idonee a far apparire un coinvolgimento nell'attività illecita.
- Per ottenere l'indennizzo è utile fornire prove che le frequentazioni erano necessarie o innocue (es. finalità documentate, contesti pubblici, assenza di attività comuni illecite, dichiarazioni coerenti, elementi che dimostrano inconsapevolezza rispetto alla caratura criminale delle persone frequentate).
- La distinzione tra ingiustizia formale e sostanziale è rilevante: quando non esiste una pronuncia cautelare di merito che accerti l'assenza dei presupposti, il giudice della riparazione ha più ampia discrezionalità valutativa.
- La strategia difensiva dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di consapevolezza e di comportamenti che possano essere percepiti come contiguità (documentazione, testimonianze, elementi fattuali che escludano scambi o attività comuni illecite).
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