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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02260/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a pena detentiva di anni 2 di reclusione per un reato tributario. Con due motivi deduceva, rispettivamente, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla statuizione di reità. In particolare, sosteneva che, per integrare il reato contestato, dovessero sussistere entrambe le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, mentre la Corte rilevava che era sufficiente la sola prima condizione, ossia il superamento del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi, esaminati congiuntamente per la loro omogeneità, erano manifestamente infondati: il ricorrente aveva infatti impostato la censura su un presupposto errato in diritto circa i requisiti di integrazione del reato tributario. Conseguentemente, non essendo emersi elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000

    Per la configurazione del reato richiamato è sufficiente il verificarsi della sola prima delle condizioni previste dalla disposizione, consistente nel superamento della soglia del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione rispetto a quelli indicati; non è necessario che si verifichino entrambe le condizioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale parametro per applicare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità solo quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la norma incriminatrice o la disposizione tributaria prevede condizioni alternative, la configurabilità del fatto tipico richiede il verificarsi della sola condizione espressamente sufficiente, non la cumulativa presenza di tutti i requisiti.
  • In sede di legittimità, il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile se le censure si fondano su un'erronea premessa interpretativa della norma applicata dai giudici di merito.
  • La mera deduzione di vizio di motivazione e di violazione di legge non è sufficiente a superare la sentenza impugnata quando la decisione di merito abbia correttamente individuato il requisito normativo decisivo per l'integrazione del reato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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