Sentenza del 25/01/2019 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - cessione di immobili e aziende - plusvalenza - imposta di registro - imposta ipotecaria e catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza imponibile ai fini IRPEF e delle correlate imposte sui redditi in caso di cessione di immobili, aziende o costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi. In particolare, si discute se l'Amministrazione possa presumere l'esistenza di un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato basandosi esclusivamente sul valore attribuito ai beni ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
La decisione
Il principio affermato è che il maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Occorrono ulteriori elementi probatori concreti e specifici idonei a dimostrare che il prezzo effettivamente pattuito sia superiore a quello dichiarato. La disciplina introdotta dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. 147/2015 ha natura interpretativa ed è applicabile retroattivamente. Il testo non indica l'esito processuale specifico né consente di individuare con certezza la sentenza o le parti.
Norme richiamate
D.lgs. 147/2015, art. 5, comma 3
Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile "soltanto" sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.
La norma esclude che il maggior prezzo della cessione possa essere desunto automaticamente dal valore utilizzato per le imposte indirette e stabilisce una regola applicabile anche a periodi d'imposta precedenti.
D.P.R. 917/1986, artt. 58, 68, 85 e 86
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, la determinazione dei redditi d'impresa e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni e aziende; la plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivo, non di un valore meramente presunto ai fini dell'imposta di registro.
D.lgs. 446/1997, artt. 5, 5-bis, 6 e 7
Le norme riguardano la determinazione della base imponibile IRAP per diverse categorie di soggetti e attività; il principio probatorio sul maggior corrispettivo impedisce automatismi fondati esclusivamente sui valori accertati ai fini delle imposte indirette.
D.P.R. 131/1986
Disciplina l'imposta di registro. Il valore accertato ai fini di tale imposta non costituisce, da solo, prova sufficiente di un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte dirette.
D.lgs. 347/1990
Disciplina le imposte ipotecaria e catastale. Anche il valore rilevante per tali imposte non consente, isolatamente considerato, di presumere un maggior prezzo ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Il valore di un immobile o di un'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale non coincide automaticamente con il prezzo effettivamente percepito dal venditore ai fini delle imposte dirette.
- L'Amministrazione finanziaria non può rettificare la plusvalenza basandosi esclusivamente sullo scostamento tra il prezzo dichiarato e il valore accertato per le imposte indirette.
- Per sostenere un maggior corrispettivo sono necessari ulteriori elementi concreti, quali documentazione finanziaria, movimentazioni bancarie, accordi negoziali, contabilità o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- La regola ha natura interpretativa e può essere invocata anche per cessioni realizzate prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 147/2015.
- In caso di accertamento fondato soltanto sul valore utilizzato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale, il contribuente dispone di un argomento difensivo rilevante per contestare la ripresa a tassazione.
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