Cassazione Penale, Ordinanza n. 16821/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di due imputati condannati per cessione di sostanze stupefacenti. Un primo ricorrente contesta la declaratoria di tardività del proprio appello, sostenendo implicitamente che il termine per impugnare non fosse spirato. Gli altri motivi, proposti nell'interesse del secondo imputato, deducono vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Un ulteriore motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche per uno degli imputati e la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria per l'altro.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi di ricorso. Quanto alla tardività dell'appello, il termine di 45 giorni decorrente dal 1 settembre 2025, tenuto conto della sospensione feriale, è ritenuto scaduto il 15 ottobre 2025, mentre l'appello è stato proposto il 18 ottobre 2025. Quanto ai motivi sulla responsabilità e sull'art. 131-bis c.p., la Corte li ritiene riproduttivi e generici, già disattesi in appello sulla base delle dichiarazioni convergenti di due acquirenti che indicavano l'imputato come fornitore, nonché della non occasionalità della condotta e dei precedenti penali specifici, reiterati e ravvicinati. È dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche e sulla sostituzione della pena, poiché la motivazione della Corte territoriale non è illogica e, per il primo ricorrente, la tardività dell'appello ha reso definitiva la sentenza di primo grado. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta non è occasionale, specie in presenza di plurime cessioni di droga e di precedenti penali specifici, reiterati e ravvicinati nel tempo.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili e vi siano precedenti penali dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 45 giorni per impugnazione
Il termine per proporre impugnazione, computato dalla data rilevante e tenuto conto della sospensione feriale, era scaduto prima della proposizione dell'appello.
Massime di principio
- L'appello proposto oltre il termine di legge, calcolato anche tenendo conto della sospensione feriale, è tardivo e non può essere esaminato nel merito.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre in modo generico doglianze di merito già esaminate e disattese dalla corte territoriale.
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta sia non occasionale, seriale e sorretta da precedenti penali specifici, reiterati e ravvicinati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sui precedenti dell'imputato, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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