Sentenza n. 3555/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto n. 0026652 del 27 maggio 2024 emesso dal Ministero dell''Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stato fissato il punteggio minimo di 36 punti per accedere alla prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici ex DDG 2788 del 18 dicembre 2023 nella parte in cui ha determinato la non ammissione alla prova scritta degli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha fissato in 36 punti il punteggio minimo per l'ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, determinando la non ammissione dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, hanno chiesto l'annullamento del decreto nella parte in cui ha individuato il punteggio minimo di 36 punti per accedere alla prova scritta, sostenendo l'illegittimità della conseguente non ammissione. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che il punteggio fosse il risultato automatico dell'applicazione dell'art. 6 del bando nazionale, secondo cui alla prova scritta erano ammessi i candidati pari a tre volte i posti messi a concorso per ciascuna regione, nonché quelli con il medesimo punteggio dell'ultimo ammesso, e che il bando non fosse stato impugnato. Nel corso del giudizio è emerso che la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assunzione dei primi vincitori. Il Collegio ha quindi prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale. I ricorrenti, pur a fronte dell'eccezione, non hanno dichiarato di voler impugnare la graduatoria con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'impugnazione riguardava un atto intermedio della procedura concorsuale, ossia la non ammissione alla prova scritta. Nel frattempo, il concorso si era concluso e la graduatoria definitiva era stata approvata. Secondo l'orientamento consolidato richiamato dal Collegio, la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro atti intermedi della medesima procedura, poiché la graduatoria non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto iniziale, ma implica nuove valutazioni e coinvolge anche le posizioni di altri partecipanti. L'eventuale annullamento dell'esclusione o della non ammissione non avrebbe quindi potuto produrre un effetto utile sull'interessato, una volta divenuta inoppugnabile la graduatoria definitiva. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 6 del bando di concorso
sono ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione, e che sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva stessa, hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi
La disposizione è stata richiamata per evidenziare che il punteggio minimo di accesso alla prova scritta derivava dall'applicazione automatica del criterio numerico previsto dal bando, coincidendo con il punteggio dell'ultimo candidato ammesso su base regionale.
La norma è stata applicata per sollevare d'ufficio, nel corso dell'udienza, la questione dell'improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso proposto contro un atto intermedio della procedura, quale l'esclusione o la non ammissione a una prova successiva.
- L'eventuale annullamento dell'atto intermedio non produce un'utilità concreta quando la graduatoria definitiva, che incorpora ulteriori valutazioni e incide sulle posizioni di una pluralità di concorrenti, sia divenuta inoppugnabile.
- Quando il giudice prospetta l'improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale, il ricorrente deve estendere tempestivamente l'impugnazione alla graduatoria, anche mediante motivi aggiunti, se intende conservare un interesse concreto alla decisione sul provvedimento intermedio.
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