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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dell’esito negativo della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2025, con attribuzione del punteggio e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova scritta dell’esame di abilitazione forense, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza, l’insufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio e contestando il punteggio attribuito dalla commissione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’esito negativo e della conseguente non ammissione alla prova orale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza prima facie del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, alla luce del dato letterale della disciplina applicabile e della sentenza n. 7 del 20 settembre 2017 dell’Adunanza Plenaria, l’entrata in vigore della riforma dell’esame forense, compreso l’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, sia stata procrastinata complessivamente per gli aspetti disciplinanti lo svolgimento dell’esame, con conseguente sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico. Non risultava inoltre che la commissione si fosse auto-vincolata a fornire una motivazione ulteriore. Il Collegio ha ribadito che il voto numerico attribuito negli esami di abilitazione forense costituisce, di per sé, motivazione sufficiente; non sono necessari i punteggi dei singoli commissari né annotazioni o spiegazioni testuali. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di evidenti irragionevolezze o errori, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione. Il ricorrente, oltre alla censura relativa alla motivazione numerica, non aveva fornito elementi idonei a far emergere irragionevolezza o abnormità del punteggio. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza.

  • art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La sua entrata in vigore è stata ritenuta procrastinata, secondo l’interpretazione richiamata dell’Adunanza Plenaria, nel quadro complessivo della disciplina dell’esame forense; resta quindi sufficiente la motivazione mediante voto numerico.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 7 del 20 settembre 2017

    È richiamata quale precedente che afferma la procrastinazione complessiva dell’entrata in vigore della riforma dell’esame forense e la sufficienza del voto numerico quale motivazione.

Massime di principio

  • Negli esami di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito dalla commissione agli elaborati scritti costituisce, di per sé, motivazione sufficiente del giudizio negativo e non richiede l’indicazione dei punteggi dei singoli commissari né l’apposizione di annotazioni o spiegazioni testuali, salvo che la commissione si sia previamente auto-vincolata a una motivazione ulteriore.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice; il sindacato è ammissibile solo in presenza di evidenti irragionevolezze, errori manifesti o abnormità nella valutazione.
  • La mera contestazione dell’insufficienza del voto numerico non dimostra il fumus boni iuris della domanda cautelare quando la disciplina applicabile e la giurisprudenza riconoscono al voto numerico efficacia motivazionale autonoma.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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