Cassazione Penale, Sentenza n. 12482/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova per tre profili: a) l'appello avrebbe impropriamente ritenuto l'intraneità dell'Albanese agli interessi protettivi contro la concorrenza, contrariamente agli elementi emersi in dibattimento; b) omissione della rinnovazione della ricognizione personale richiesta (ossia mancata acquisizione della prova identificativa formale), con rilievo sulla presunta viziosità del riconoscimento in primo grado per violazione dell'art. 213 c.p.p.; c) contraddizioni rispetto alla dinamica dell'arrivo sul luogo dei fatti (se fosse giunto da solo o insieme agli altri imputati). Con un secondo motivo si censurava che l'appello non avesse superato il canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio, non fornendo una motivazione "rafforzata" capace di ribaltare l'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la legittimità dell'uso della querela e delle dichiarazioni predibattimentali come aiuto alla memoria e l'ammissibilità delle contestazioni ex art. 500 c.p.p., la Corte ha evidenziato un'insuperabile incertezza probatoria rispetto alla partecipazione personale e al ruolo determinante dell'Albanese nella tentata estorsione: in particolare il fatto che un testimone chiave (Russo) non confermasse la versione accusatoria e che la frase minacciosa attribuita all'Albanese non fosse stata chiaramente riportata in dibattimento creano dubbi tali da richiedere una motivazione rafforzata che non è stata fornita. Per tali ragioni la condanna pronunciata in appello è stata annullata senza rinvio con la formula "per non aver commesso il fatto".
Norme richiamate
Disciplina le formalità della ricognizione personale; la sentenza sottolinea che la violazione delle formalità degli artt. 213-214 non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità della ricognizione, secondo giurisprudenza consolidata.
Consente l'utilizzo della querela come aiuto alla memoria della persona offesa quando redatta e presente agli atti; la Corte afferma la legittimità di richiamare tali predichiarazioni in dibattimento ai fini delle contestazioni.
Regola le contestazioni delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ricorda che dichiarazioni predibattimentali confermate in sede dibattimentale vanno recepite come dichiarazioni rese in udienza, e l'art. 500 comma 2 riguarda i casi di difformità.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte distingue tra rinnovazione istruttoria e il diverso obbligo di fornire una 'motivazione rafforzata' quando si riforma una sentenza di assoluzione.
Giurisprudenza su "motivazione rafforzata" (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019)
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P.
Definizione del principio della motivazione rafforzata: quando la Corte di appello riforma un'assoluzione deve spiegare compiutamente perché la stessa prova assume valore dimostrativo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, fornendo un apparato logico-argomentativo più persuasivo.
Massime di principio
- La riforma in appello di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve spiegare in modo chiaro e persuasivo perché valuta le stesse prove in maniera diversa rispetto al primo giudice.
- Le dichiarazioni predibattimentali (es. querela) possono essere utilizzate in dibattimento come "aiuto alla memoria" o per contestare il testimone ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.p., ma la loro utilizzazione non esonera il giudice dall'esigenza di valutare la loro attendibilità complessiva e le eventuali difformità con le dichiarazioni in udienza.
- L'inosservanza formale delle regole sulla ricognizione personale (art. 213 e 214 c.p.p.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; tuttavia, se la prova identificativa è decisiva e viziata, ciò incide sulla stabilità della condanna.
- In presenza di dichiarazioni contraddittorie o di un testimone oculare il cui ricordo è incerto o non conferma la versione accusatoria, la prova può risultare insufficiente per superare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio, imponendo l'annullamento della condanna.
- La partecipazione materiale a un fatto comune può comportare responsabilità concorrente anche in assenza di un movente personale diretto, ma ciò richiede una prova chiara della partecipazione consapevole; in mancanza di una prova robusta e di una motivazione rafforzata, non è possibile confermare la condanna.
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