Cassazione Penale, Ordinanza n. 33504/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio relativo a un episodio di rapina tentata, con aumento per la continuazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta per il reato di rapina dalla sentenza additiva n. 86/2024 della Corte costituzionale. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché l'applicazione dell'attenuante, pur utilmente proponibile, non era stata richiesta nell'atto di appello, successivo alla pronuncia della Consulta. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p.; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego rilevando che la somma corrisposta e accettata dalle persone offese costituiva soltanto un ristoro parziale. Il terzo e il quarto motivo denunciavano vizi di motivazione, rispettivamente, sulla riduzione di pena per il tentativo e sulla quantificazione dell'aumento per la continuazione. Anche tali censure sono state ritenute manifestamente infondate: la Corte d'appello aveva parametrato il trattamento sanzionatorio all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, applicando i criteri indicati dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la deducibilità del mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità perché non richiesta nell'atto di appello, benché già proponibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'attenuante del risarcimento del danno, essendo adeguatamente motivato il carattere solo parziale del ristoro. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale della Corte d'appello sulla riduzione per il tentativo e sulla misura dell'aumento per la continuazione, perché sorretta da motivazione riferita alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del risarcimento del danno non è stata riconosciuta perché la somma corrisposta alle persone offese costituiva un ristoro soltanto parziale del danno arrecato.
I criteri relativi alla gravità del reato e alla personalità del reo possono fondare la determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
sentenza additiva n. 86/2024 della Corte costituzionale
La pronuncia ha introdotto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per il reato di rapina; nel caso esaminato, la relativa applicazione non è stata ritenuta deducibile perché non invocata nell'atto di appello.
Massime di principio
- La mancata richiesta in appello di una circostanza attenuante già utilmente proponibile impedisce di dedurne per la prima volta il mancato riconoscimento in sede di ricorso per cassazione.
- Il risarcimento parziale del danno non impone il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p.; il giudice può negarla con motivazione adeguata fondata sull'insufficienza del ristoro.
- La determinazione della pena, della riduzione per il tentativo e dell'aumento per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia motivata in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La valutazione di merito adeguatamente motivata e immune da vizi logici non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa valutazione degli elementi fattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33429/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33432/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2026 del 14/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →