Cassazione Penale, Sentenza n. 5205/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Patellaro impugna la sentenza del 06/02/2024 che ha confermato la condanna del 22/05/2023 per il reato di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. Deduce vizi di motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione alle dichiarazioni delle persone offese (Parisi Alfredo, Zouhair Daknaili) e del testimone di polizia giudiziaria, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito valore decisivo a dichiarazioni inesatte o inutilizzabili e avrebbe travisato il contenuto del verbale (in particolare circa la contestazione della titolarità dell'agenzia), nonché violato l'art. 63 c.p.p. valorizzando dichiarazioni non verbalizzate rese dall'indagato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività. Cronologia e ragionamento: la sentenza impugnata è del 06/02/2024; le motivazioni sono state depositate il 16/04/2024; pertanto il termine per proporre ricorso in Cassazione era di 45 giorni decorrenti dal 06/05/2024 (data di scadenza dei 90 giorni riservati al deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 585 c.p.p.), con scadenza il 20/06/2024. Il ricorso è stato depositato il 05/07/2024, oltre il termine. Non si applica la proroga di 15 giorni prevista dall'art. 598-bis, comma 2, c.p.p., perché il processo d'appello è stato trattato in camera di consiglio (procedimento cartolare) senza tempestiva istanza di partecipazione, quindi l'imputato non può considerarsi 'giudicato in assenza' ai fini dell'estensione del termine. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e comma 1-bis
Stabilisce i termini per proporre ricorso per cassazione e la decorrenza del termine di 45 giorni dall'expirazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la corte ha applicato correttamente la decorrenza e la scadenza del termine
Prevede la proroga di 15 giorni del termine di impugnazione in favore dell'imputato 'giudicato in assenza'; la corte ha ritenuto inapplicabile tale proroga perché il giudizio d'appello è stato trattato in camera di consiglio senza istanza tempestiva di partecipazione
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini processuali
Norma invocata dal ricorrente circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di tempestività
Richiamato per i termini relativi alla richiesta di trattazione orale; il processo d'appello è stato trattato in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale
Richiamato insieme all'art. 610 per regolare la trattazione in camera di consiglio e le conseguenze della mancata istanza di partecipazione
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione decorrono secondo le regole previste dall'art. 585 c.p.p.: quando le motivazioni sono depositate entro i 90 giorni, il termine utile per impugnare è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni; tardività = inammissibilità.
- La proroga di 15 giorni prevista dall'art. 598-bis c.p.p. opera solo se l'imputato può essere considerato 'giudicato in assenza', il che non si verifica quando l'appello è trattato con procedimento cartolare senza che sia stata presentata tempestiva istanza di partecipazione.
- La Corte di cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi processuali (termine), non entra nel merito delle censure di merito (vizi di motivazione, travisamento della prova).
- In caso di trattazione cartolare dell'appello, l'imputato deve valutare tempestivamente la richiesta di partecipazione (art. 598-bis) per non perdere la possibilità della proroga del termine di impugnazione.
- La mancata osservanza dei termini di impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa, all'irrogazione di somme alla cassa delle ammende.
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