Cassazione Penale, Sentenza n. 23374/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato in abitazione. Il primo motivo denunciava la presunta inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del dispositivo della sentenza (riferendosi al d.l. 09/11/2020, n. 149). Il secondo motivo contestava la motivazione della Corte territoriale, lamentando che la Corte d'appello avesse accolto le conclusioni del giudice di primo grado senza esaminare le doglianze riportate nell'appello (in particolare: ruolo concorsuale del D'Amore, ricostruzione circostanziale e dosimetria della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha osservato che il procedimento non era trattato con il rito cartolare e che, dopo la rinvio dall'udienza camerale, la sentenza era stata pronunciata in udienza del 23/02/2021 con lettura del dispositivo, pertanto non sussisteva obbligo di comunicazione richiesto dal ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per assoluta genericità e mancanza di confronto con l'argomentazione adottata dalla Corte territoriale, violando il principio che il ricorso deve indicare la correlazione tra censure e motivazione impugnata (art. 591 c.p.p.). A seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 09/11/2020, n. 149
decreto-legge 09/11/2020, n. 149 (abrogato)
La Corte osserva che il d.l. n. 149 è stato abrogato dalla L. n. 176/2020 ma che gli atti adottati hanno mantenuto effetti. Tuttavia il riferimento normativo del ricorrente è ritenuto secondario rispetto al fatto che il procedimento non è stato trattato con il rito cartolare, per cui non sussisteva l'obbligo di comunicazione contestato.
art. 1, comma 2 (conv. del d.l. n. 149/2020) e introduzione di disposizioni nella conversione
La L. n. 176/2020 ha abrogato il d.l. n. 149 ma ha conservato validità agli atti e provvedimenti adottati; in sede di conversione ha anche introdotto disposizioni rilevanti (es. art. 23-bis del d.l. n. 137/2020).
decreto-legge 28/10/2020, n. 137
art. 23, comma 8; art. 23-bis (introdotto in sede di conversione)
Le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale sono state trasmesse ai sensi dell'art. 23, comma 8; tuttavia la Corte ha ritenuto che, essendo il procedimento non trattato con rito cartolare, né le conclusioni né il dispositivo dovevano essere oggetto di specifica comunicazione al ricorrente.
Richiamato per la cronologia processuale: udienza camerale ex art. 599 del 10/09/2020 con rinvio dell'istruttoria e successiva celebrazione dell'udienza del 23/02/2021, dalla quale deriva che la decisione è stata pronunciata in udienza e non in rito cartolare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Indica i limiti entro i quali sono stati predisposti i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando manca la correlazione tra le censure dedotte e le argomentazioni della decisione impugnata: motivi generici e privi di confronto con la motivazione della Corte territoriale sono inammissibili.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibile irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende (nella specie determinata in euro 3.000,00).
Massime di principio
- Se il procedimento non è trattato con il cosiddetto rito cartolare, la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale o del dispositivo non costituisce automaticamente vizio: occorre valutare la concreta modalità di svolgimento dell'udienza (se la sentenza è pronunciata in udienza con lettura del dispositivo, la richiesta di comunicazione può risultare infondata).
- In cassazione le censure devono essere specifiche e devono confrontarsi in modo puntuale con le ragioni e l'apparato argomentativo della decisione impugnata; motivi formulati in modo generico o senza correlazione con la motivazione della corte territoriale sono inammissibili.
- Il riferimento a norme sopravvenute o abrogate richiede attenzione: la conservazione degli effetti degli atti precedenti può rendere irrilevante l'erroneo richiamo normativo, ma ciò non esime il ricorrente dall'indicare in modo preciso i vizi sostanziali dedotti.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza e la specificità del ricorso prima del deposito.
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