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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, con aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato le comunicazioni con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte relativo ai periodi 2001/2002 e 2002/2003, adottate in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i provvedimenti originari per contrarietà della normativa nazionale applicata alla normativa eurounitaria. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto che AGEA, con nota depositata il 18 giugno 2026, ha comunicato di avere annullato in autotutela le comunicazioni impugnate mediante determinazione del 25 novembre 2023, in applicazione dell’art. 10-bis del d.l. 69/2023, convertito nella l. 103/2023. Ritenendo così integralmente soddisfatta la pretesa azionata, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    L’annullamento in autotutela degli atti impugnati, con integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito nella l. 103/2023

    tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso devono considerarsi inefficaci

    La disposizione è indicata da AGEA quale base normativa per l’inefficacia dei provvedimenti di ricalcolo notificati anteriormente alla sua entrata in vigore e per il conseguente annullamento in autotutela.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando determina l’integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito delle censure originarie.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa mediante autotutela, le spese di lite possono essere compensate, ove il giudice lo ritenga giustificato.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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