Sentenza n. 14786/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS-di diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato fondato sulla prospettata contraffazione della documentazione prodotta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Il provvedimento motivava il diniego prospettando la contraffazione della documentazione presentata. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, rilevando che non era stata provata dall'Amministrazione. Ha inoltre depositato una comunicazione della Prefettura – SUI di Massa Carrara, adottata ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, con cui veniva confermato il nulla osta nominativo al lavoro, all'esito positivo degli accertamenti ispettivi disposti dal competente SUI. Il MAECI non ha formulato contestazioni in merito a tale documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego consolare. Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che la contraffazione documentale prospettata nel provvedimento non fosse assistita neppure da un principio di prova. La successiva conferma del nulla osta nominativo al lavoro, intervenuta dopo accertamenti ispettivi positivi e non contestata dal MAECI, ha ulteriormente depotenziato il fondamento del diniego. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La comunicazione della Prefettura – SUI di Massa Carrara ha confermato il nulla osta nominativo al lavoro dopo l'esito positivo degli accertamenti ispettivi; tale elemento è stato valorizzato dal TAR nel valutare l'insussistenza del fondamento del diniego consolare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un diniego consolare di visto fondato sulla prospettazione della contraffazione della documentazione prodotta è illegittimo quando l'Amministrazione non fornisca neppure un principio di prova degli elementi posti a base del sospetto.
- La conferma del nulla osta nominativo al lavoro da parte del competente Sportello unico per l'immigrazione, intervenuta all'esito positivo degli accertamenti ispettivi, costituisce elemento rilevante nella verifica giudiziale della legittimità del diniego del visto per lavoro subordinato, soprattutto quando non sia contestata dall'Amministrazione resistente.
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