Sentenza del 29/09/2016 n. 5652 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - De cuius - Debiti tributari - Responsabilità eredi - Accettazione eredità - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria non può essere fondata sulla sola qualità di chiamato all'eredità o sulla mera apertura della successione. In assenza della prova dell'accettazione dell'eredità, non può essere affermata la responsabilità del soggetto per i debiti tributari del de cuius. L'esito è quindi favorevole al privato/contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare al chiamato all'eredità i debiti tributari del defunto. Il principio affermato è che la mera delazione ereditaria, derivante dall'apertura della successione, non è sufficiente a far sorgere la responsabilità tributaria dell'interessato. È necessaria l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, poiché solo con essa il chiamato acquista la qualità di erede. Spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'avvenuta accettazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65
La responsabilità degli eredi per le obbligazioni tributarie del de cuius presuppone che il soggetto abbia effettivamente acquistato la qualità di erede. Tale qualità deriva dall'accettazione dell'eredità, che deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La semplice chiamata all'eredità non rende automaticamente responsabile il soggetto per i debiti fiscali del defunto.
- Per imputare al chiamato i debiti tributari è necessario dimostrare l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita.
- L'onere della prova dell'accettazione grava sull'Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra delazione ereditaria e acquisto effettivo della qualità di erede.
- Se l'Amministrazione non dimostra l'accettazione, la pretesa tributaria nei confronti del chiamato può essere contestata per difetto di legittimazione passiva.
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