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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27726/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rilevato che la ricorrente aveva rinunciato al ricorso con atto depositato nel giudizio di legittimità e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nulla è stato disposto per le spese. La Corte ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro avente ad oggetto differenze retributive. In primo grado alla lavoratrice era stata riconosciuta la somma di euro 5.408,50; la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello della società, ha ridotto la condanna al pagamento di euro 4.295,75 oltre accessori dalla maturazione del diritto al saldo e ha compensato le spese di entrambi i gradi. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto perché il ricorso è stato successivamente abbandonato. La società resistente è rimasta intimata e non ha svolto difese. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 7 luglio 2025.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e depositata nel giudizio di legittimità, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'effetto estintivo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non è dovuta la regolazione delle spese se la Corte dispone espressamente che nulla è dovuto.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto se non ricorrono i presupposti processuali indicati dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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