Cassazione Civile, Ordinanza n. 27726/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che la ricorrente aveva rinunciato al ricorso con atto depositato nel giudizio di legittimità e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nulla è stato disposto per le spese. La Corte ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro avente ad oggetto differenze retributive. In primo grado alla lavoratrice era stata riconosciuta la somma di euro 5.408,50; la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello della società, ha ridotto la condanna al pagamento di euro 4.295,75 oltre accessori dalla maturazione del diritto al saldo e ha compensato le spese di entrambi i gradi. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto perché il ricorso è stato successivamente abbandonato. La società resistente è rimasta intimata e non ha svolto difese. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 7 luglio 2025.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto che, nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo collegato al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e depositata nel giudizio di legittimità, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'effetto estintivo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non è dovuta la regolazione delle spese se la Corte dispone espressamente che nulla è dovuto.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto se non ricorrono i presupposti processuali indicati dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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