Cassazione Civile, Ordinanza n. 20585/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni amministrative per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005, omissione conseguente a un rimborso dell'imposta poi ritenuto indebito. Il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che non fosse comunque consentita l'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento quando l'imposta fosse stata in precedenza rimborsata e il rimborso risultasse indebito. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere il giudice di merito escluso l'applicabilità della sanzione nell'ipotesi di indebito rimborso dell'IVA versata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata la tesi del giudice di merito secondo cui l'indebito rimborso dell'IVA escluderebbe le sanzioni per omesso versamento: anche in tale ipotesi, infatti, si determina un ritardo nell'incasso erariale e un ammanco nelle casse pubbliche, analogamente a quanto avviene nell'omesso pagamento del tributo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione della natura indebita o meno del rimborso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
"le sanzioni amministrative per omesso versamento di un tributo"
La sanzione per omesso versamento si applica non solo al mancato pagamento entro il termine, ma anche quando il contribuente abbia ottenuto un rimborso indebito di somme precedentemente versate, perché in entrambi i casi l'Erario subisce un ritardo nell'incasso.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
"Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto"
La disposizione è letta in senso sostanziale: rileva ogni ipotesi in cui il tributo non sia acquisito dall'Erario nel termine dovuto, compresa la restituzione indebita di somme già versate.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 431
La Corte menziona tale decreto nel motivo di ricorso come norma evocata dall'Agenzia, ma dalla sentenza emerge che il riferimento corretto, per la disciplina sanzionatoria applicata, è al d.lgs. n. 471 del 1997.
Massime di principio
- Le sanzioni per omesso versamento di un tributo si applicano ogni volta che, per effetto della condotta del contribuente, l'Erario subisca un ritardo nell'acquisizione delle somme dovute entro il termine previsto, anche se il tributo sia stato in precedenza materialmente versato.
- L'indebito rimborso di un'imposta già versata è assimilabile, ai fini sanzionatori, al mancato pagamento del tributo, poiché produce un ammanco temporaneo nelle casse erariali e realizza la stessa lesione dell'interesse fiscale tutelato dalla norma.
- In materia di IVA, la valutazione sulla sanzionabilità non dipende dalla sola forma della vicenda contabile, ma dall'effetto sostanziale prodotto sull'incasso dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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