Cassazione Penale, Sentenza n. 18686/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata sulla nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali relative al concordato con rinuncia ai motivi in appello (art. 599-bis c.p.p.) e per violazione degli artt. 178, lett. b) e 180 c.p.p.. In udienza di appello le parti avevano depositato e confermato un concordato con rinuncia ai motivi e avevano richiesto la trattazione orale; la Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha dato lettura immediata del dispositivo confermando la sentenza di primo grado senza disporre la prosecuzione del dibattimento né permettere alle parti di esporre e illustrare oralmente le rispettive conclusioni, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis c.p.p., determinando così la perdita della possibilità di discutere nel merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui, quando è proposto un concordato con rinuncia ai motivi di appello, la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo è nulla ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 180 c.p.p. se il giudice non dispone la prosecuzione del dibattimento e non consente la discussione e la formulazione delle conclusioni, come richiesto dall'art. 602, comma 1-bis c.p.p.. Considerato che nel caso le parti avevano espressamente richiesto la trattazione orale (anche alla luce delle opzioni disciplinari emergenziali per il Covid-19), la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari
Norme richiamate
Disciplina del concordato con rinuncia ai motivi in appello; la Corte ha considerato che la proposta di concordato vincola il procedimento fino alla necessità di consentire la prosecuzione del dibattimento in caso di rigetto, affinché le parti possano discutere il merito
Prevede le ipotesi di nullità; la Corte ha ritenuto che la pronuncia immediata della sentenza dopo il rigetto dell'accordo integri una nullità sancita dall'art. 178, lett. b), per la lesione del principio di dialettica processuale
Regole sulla dichiarazione di nullità; applicata per dichiarare la nullità della sentenza intervenuta senza consentire la prosecuzione del dibattimento e la discussione orale
Stabilisce l'obbligo, in caso di rigetto del concordato con rinuncia, di disporre la prosecuzione del dibattimento e permettere la discussione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza di tale disposizione determini la nullità della pronuncia
Massime di principio
- Quando le parti in appello propongono un concordato con rinuncia ai motivi, se il giudice rigetta l'accordo non può pronunciarsi immediatamente sulla decisione definitiva senza prima disporre la prosecuzione del dibattimento e consentire alle parti di esporre le conclusioni; la violazione determina nullità
- La richiesta di trattazione orale, anche se esercitata in via emergenziale (es. opzioni Covid-19), deve essere rispettata: la mancata ammissione alla discussione orale può costituire vizio insanabile della sentenza
- La nullità prevista dagli artt. 178 e 180 c.p.p. è strumento corretto per impugnare pronunce emesse senza garantire il confronto orale e la formulazione delle conclusioni dopo il rigetto di un concordato
- In casi analoghi la strategia difensiva utile è chiedere espressamente e verbalmente la prosecuzione del dibattimento e la trattazione orale, e far risultare nel verbale l'opposizione a pronunce immediate; l'omessa concessione costituisce motivo solido per ricorso per cassazione
- In caso di annullamento per tali vizi la causa viene rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame; non si ottiene automaticamente l'assoluzione ma il rinnovamento del procedimento ai fini decisionali
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