Cassazione Civile, Ordinanza n. 00324/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un fallimento aperto nel 2012 e chiuso nel 2020 della società loro datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, per i creditori, il termine di ragionevole durata dovesse decorrere non dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo, ma dal decreto di ammissione del credito al passivo, e che quindi non vi fosse superamento del parametro di durata ragionevole. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i creditori hanno denunciato violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nella domanda di insinuazione al passivo, perché essa è l'atto necessario che instaura il rapporto processuale e produce gli effetti della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 94 l. fall.; in via subordinata hanno prospettato illegittimità della norma, come interpretata, per contrasto con l'art. 3 Cost. e con la CEDU in relazione all'art. 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui, ai fini della legge Pinto, per i creditori il termine iniziale della durata ragionevole della procedura fallimentare decorre dal deposito della domanda di insinuazione al passivo e non dal provvedimento di ammissione del credito. La Corte ha anche demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
è richiamato come base processuale del ricorso per equa riparazione
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
il dies a quo per il computo della durata ragionevole va individuato, per i creditori, nel deposito della domanda di insinuazione al passivo, equiparata al ricorso introduttivo
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato quale parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo
art. 13 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale di tutela effettiva
"produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento"
la domanda di ammissione al passivo ha effetti sostanzialmente equiparabili alla domanda giudiziale e segna l'inizio del rapporto processuale per il creditore
art. 3 Cost.
richiamato in via subordinata come parametro di eguaglianza rispetto alla diversa decorrenza del termine per i creditori nel fallimento
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al contrasto con la CEDU
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare, il creditore che agisce con domanda di insinuazione al passivo diventa parte della procedura dal deposito di tale domanda, che costituisce il dies a quo per il computo della durata ragionevole.
- Non è computabile, rispetto alla posizione del creditore, il periodo anteriore al deposito dell'istanza di insinuazione, poiché in quel segmento egli è ancora estraneo al rapporto processuale della procedura.
- La domanda di ammissione al passivo è assimilata, quanto agli effetti, alla domanda giudiziale; pertanto non è coerente far decorrere la tutela Pinto dal provvedimento di ammissione anziché dall'atto introduttivo del creditore.
- In materia di durata ragionevole delle procedure concorsuali, la procedura va considerata unitariamente, ma per ciascun creditore il periodo rilevante decorre dal momento in cui egli entra processualmente nella procedura.
- Affermazioni contenute in precedenti decisioni non correlate alla ratio decidendi, quali obiter dicta, non hanno valore vincolante come precedenti di legittimità.
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