Cassazione Civile, Ordinanza n. 09863/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio nella parte in cui, pur avendo confermato l'annullamento della cartella esattoriale, ha regolato le spese di lite liquidandole in modo complessivo per il primo e per il secondo grado di giudizio, in misura di euro 500,00, senza distinguere le spese e gli onorari riferibili a ciascun grado. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sui parametri forensi e sulla liquidazione delle spese nel processo tributario, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la liquidazione cumulativa impedisse il controllo sui criteri adottati e non consentisse di verificare la correttezza delle eventuali riduzioni rispetto alle note spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla liquidazione cumulativa delle spese processuali. Ha affermato che, in tema di spese giudiziali, il giudice deve distinguere la liquidazione delle spese e degli onorari per ciascun grado di giudizio, così da consentire alle parti il controllo dei criteri di calcolo e delle eventuali riduzioni applicate. Poiché la sentenza impugnata aveva invece liquidato in modo omnicomprensivo le spese di entrambi i gradi di merito, la Corte l'ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ogni altra questione è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto nella regolazione delle spese.
Richiamato quale norma sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali, nel senso che la liquidazione deve rispettare i criteri tariffari applicabili.
Indicato come modifica del D.M. n. 55/2014, rilevante per i parametri di liquidazione delle spese.
Tabelle 1-2 allegate al D.M. n. 55/2014
Richiamate a sostegno della censura sulla quantificazione delle spese e sulla necessità di liquidazione coerente con i parametri tabellari.
Richiamato come disposizione sulla condanna e liquidazione delle spese nel processo tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare un difetto di motivazione della statuizione sulle spese.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Nel provvedimento di liquidazione delle spese di lite il giudice deve distinguere separatamente le spese e gli onorari relativi a ciascun grado di giudizio, quando la causa sia stata trattata in più gradi.
- La liquidazione cumulativa e omnicomprensiva delle spese di primo e secondo grado è censurabile perché non consente alle parti di verificare il criterio di calcolo seguito né di controllare le eventuali riduzioni apportate alle voci richieste.
- In sede di regolazione delle spese, la motivazione deve essere tale da rendere comprensibile il criterio adottato per la quantificazione, specie quando la liquidazione si discosti dalle richieste formulate nelle note spese.
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