Cassazione Civile, Ordinanza n. 10200/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per mancanza di interesse, in ragione della chiusura della procedura fallimentare e dell'intervenuta transazione della controversia di merito. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza citata nell'ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. Nel testo dell'ordinanza non sono riportati i motivi originari di censura né la lite di merito in modo analitico. La Corte rileva però che, nel frattempo, la procedura fallimentare è stata chiusa con decreto del Tribunale di Salerno, anche per l'intervenuta transazione della controversia di merito. Poiché il ricorrente non ha contestato tale circostanza, la Corte ha ritenuto sopravvenuta la mancanza di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
cd. doppio contributo unificato
Non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per mancanza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione della controversia di merito, specie se dovuta a transazione non contestata dalla parte ricorrente, determina il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso per cassazione.
- Quando l'interesse ad agire o a impugnare viene meno in corso di giudizio, il ricorso è inammissibile sopravvenutamente, senza che il giudice debba esaminare i motivi di merito.
- L'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse esclude la condanna al pagamento del doppio contributo unificato previsto per i casi ordinari di rigetto o inammissibilità imputabile alla parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →