Cassazione Penale, Ordinanza n. 39362/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento penale a carico di un imputato, la Corte d'appello di L'Aquila aveva pronunciato sentenza di assoluzione dai reati contestati, applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma aveva mantenuto ferme le statuizioni civili in favore della parte civile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022. Il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, formalmente su istanza della parte civile, avverso tale decisione. La Corte di cassazione rileva però che la parte civile non aveva interesse a impugnare, poiché la condanna risarcitoria era rimasta ferma, e che il ricorso del P.G. era generico e privo dei requisiti minimi di specificità: non indicava in modo preciso i capi e i punti della decisione impugnati, non esponeva motivi riconducibili ai casi di cui all'art. 606 c.p.p. e non conteneva un effettivo confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Le memorie depositate non superavano tale carenza. La difesa dell'imputato chiedeva l'inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese, ma la Corte escludeva la condanna della parte civile alle spese, ritenendo soccombente la parte pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha osservato che l'impugnazione era priva della specifica enunciazione dei capi e dei punti censurati e dei motivi richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. a) e d), c.p.p., oltre a non essere ricondotta ai casi di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p. e a presentare censure generiche e indeterminate, senza confronto con la decisione impugnata. Ha inoltre chiarito che la parte civile non aveva interesse al procedimento penale, perché le statuizioni civili erano rimaste ferme, e che non poteva essere posta a carico della parte civile la rifusione delle spese, essendo soccombente la parte pubblica. Nulla è stato disposto per le spese delle parti private.
Norme richiamate
istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen.
richiamato come base formale dell'iniziativa del P.G. su impulso della parte civile, ma senza che ciò attribuisca alla parte civile un autonomo interesse al ricorso quando le statuizioni civili siano già ferme
reato oggetto del capo A della sentenza impugnata
reato oggetto del capo B della sentenza impugnata
causa di non punibilità applicata dalla Corte d'appello
art. 581, comma 1, lett. a) e d), c.p.p.
il ricorso deve contenere la specifica enunciazione dei capi e punti impugnati e dei motivi; la loro mancanza determina inammissibilità
i motivi di ricorso devono essere ricondotti ai casi tassativi previsti dalla norma, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
Corte costituzionale n. 173 del 2022
richiamata per affermare la permanenza delle statuizioni civili nonostante l'esito favorevole in sede penale
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01
richiamata a supporto del principio secondo cui sono inammissibili censure generiche, indeterminate e prive di effettivo confronto con la motivazione impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica in modo specifico i capi e i punti della decisione impugnata e non espone motivi riconducibili alle categorie tassative previste dall'art. 606 c.p.p., con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno.
- Censure generiche, astratte o meramente assertive, prive di un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata, non soddisfano il requisito di specificità del ricorso.
- La parte civile non ha interesse a coltivare un'impugnazione nel solo ambito penale quando le statuizioni civili a suo favore siano rimaste ferme.
- Quando l'impugnazione è proposta dalla parte pubblica e viene dichiarata inammissibile, non può disporsi la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, se questa non è soccombente nel rapporto civile mantenuto fermo dalla decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39188/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39189/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39194/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →