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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39362/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento penale a carico di un imputato, la Corte d'appello di L'Aquila aveva pronunciato sentenza di assoluzione dai reati contestati, applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma aveva mantenuto ferme le statuizioni civili in favore della parte civile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022. Il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, formalmente su istanza della parte civile, avverso tale decisione. La Corte di cassazione rileva però che la parte civile non aveva interesse a impugnare, poiché la condanna risarcitoria era rimasta ferma, e che il ricorso del P.G. era generico e privo dei requisiti minimi di specificità: non indicava in modo preciso i capi e i punti della decisione impugnati, non esponeva motivi riconducibili ai casi di cui all'art. 606 c.p.p. e non conteneva un effettivo confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Le memorie depositate non superavano tale carenza. La difesa dell'imputato chiedeva l'inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese, ma la Corte escludeva la condanna della parte civile alle spese, ritenendo soccombente la parte pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha osservato che l'impugnazione era priva della specifica enunciazione dei capi e dei punti censurati e dei motivi richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. a) e d), c.p.p., oltre a non essere ricondotta ai casi di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p. e a presentare censure generiche e indeterminate, senza confronto con la decisione impugnata. Ha inoltre chiarito che la parte civile non aveva interesse al procedimento penale, perché le statuizioni civili erano rimaste ferme, e che non poteva essere posta a carico della parte civile la rifusione delle spese, essendo soccombente la parte pubblica. Nulla è stato disposto per le spese delle parti private.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.p.

    istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen.

    richiamato come base formale dell'iniziativa del P.G. su impulso della parte civile, ma senza che ciò attribuisca alla parte civile un autonomo interesse al ricorso quando le statuizioni civili siano già ferme

  • art. 614 c.p.

    reato oggetto del capo A della sentenza impugnata

  • art. 697 c.p.

    reato oggetto del capo B della sentenza impugnata

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità applicata dalla Corte d'appello

  • art. 581, comma 1, lett. a) e d), c.p.p.

    il ricorso deve contenere la specifica enunciazione dei capi e punti impugnati e dei motivi; la loro mancanza determina inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti ai casi tassativi previsti dalla norma, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto

  • Corte costituzionale n. 173 del 2022

    richiamata per affermare la permanenza delle statuizioni civili nonostante l'esito favorevole in sede penale

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01

    richiamata a supporto del principio secondo cui sono inammissibili censure generiche, indeterminate e prive di effettivo confronto con la motivazione impugnata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica in modo specifico i capi e i punti della decisione impugnata e non espone motivi riconducibili alle categorie tassative previste dall'art. 606 c.p.p., con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno.
  • Censure generiche, astratte o meramente assertive, prive di un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata, non soddisfano il requisito di specificità del ricorso.
  • La parte civile non ha interesse a coltivare un'impugnazione nel solo ambito penale quando le statuizioni civili a suo favore siano rimaste ferme.
  • Quando l'impugnazione è proposta dalla parte pubblica e viene dichiarata inammissibile, non può disporsi la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, se questa non è soccombente nel rapporto civile mantenuto fermo dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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