Cassazione Penale, Sentenza n. 4924/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'Appello di Palermo. Regina Salvatore deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. sostenendo che il giudice del rinvio non aveva applicato correttamente il limite massimo dell'aumento di pena per recidiva e che si era determinata una reformatio in peius non consentita. Virgadamo Antonino lamentava l'errata e immotivata determinazione della pena dopo la riqualificazione del fatto (distinzione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio/tentato danneggiamento seguito da incendio) e la mancata indicazione congrua della pena base residua dopo l'annullamento del capo principale; inoltre rilevava vizio di motivazione nella ricalcolazione della sanzione.
La decisione
Per Regina Salvatore il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio sia partito dalla stessa pena base e abbia applicato l'aumento per recidiva nei termini indicati dalla sentenza rescindente, senza alcuna reformatio in peius; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Virgadamo Antonino il ricorso è stato accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è annullata solo sul punto della determinazione della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, essendosi rilevati errori di premessa fattuale e carenze motivazionali nella ricalcolazione della pena residua.
Norme richiamate
l'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen. stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo
La Corte ha richiamato il divieto di eccedere, con l'aumento per recidiva, il cumulo delle pene pregresse; il giudice deve confrontare l'aumento con il certificato penale e adeguare la misura della recidiva di conseguenza
Rilevata la distinzione tra il reato di incendio e altri reati collegati, la qualificazione giuridica del fatto incide sulla pena base e sulla successiva ricalcolazione della sanzione
Il reato di danneggiamento seguito da incendio va distinto dall'incendio; la valutazione del pericolo derivante dagli atti preparatori è cruciale per la corretta imputazione
L'aumento per continuazione tra più reati deve essere applicato correttamente sulla pena base del reato più grave e va tenuto conto in fase di ricalcolo se una delle posizioni cade
art. 56, 110, 112 n.1 cod. pen.
Norme richiamate nella imputazione (concorso di persone, tentativo, specifiche fattispecie) la cui corretta applicazione influisce sulla sussistenza del reato e sulla determinazione della pena
Giurisprudenza Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 (Torre Fabiola)
Richiamato il principio secondo cui, se la pena base supera la media edittale, il giudice è tenuto a una motivazione piu stringente sulla misura prescelta
Massime di principio
- Aumento per recidiva: il maggior incremento di pena per recidiva non puo superare il cumulo delle pene precedenti; il giudice deve calcolare l'aumento confrontandolo con il certificato penale e motivare la coerenza
- Reformatio in peius: il giudice del rinvio non puo operare un aumento della pena rispetto al giudice di primo grado in assenza di appello del pubblico ministero; se la pena finale è inferiore non sussiste reformatio in peius
- Riqualificazione del reato: la distinzione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio richiede valutazione del pericolo e degli atti preparatori; la diversa qualificazione incide sulla pena base e va specificamente motivata
- Ricalcolo della pena dopo annullamento di un capo: se viene meno il capo che costituiva la pena base, il giudice deve individuare e motivare chiaramente la nuova pena base per i reati residui e spiegare come sono state calcolate eventuali aggiunte o riduzioni (continuazione, rito, ecc.)
- Obbligo motivazionale più stringente: quando la pena base supera la media edittale, la motivazione deve essere piu penetrante e indicare i criteri di gravità usati per superare la media
- In caso di errori di premessa o carenze motivazionali nella sentenza impugnata la Cassazione puo annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio anziché pronunciare direttamente la nuova misura
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