Cassazione Penale, Ordinanza n. 15456/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, resta quindi fermo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con sentenza del giudice dell'udienza preliminare. L'unico motivo è di rito e denuncia una nullità del procedimento camerale per omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia. Dal testo emerge che la condannata era assistita da due avvocati; uno di essi era stato regolarmente avvisato e, senza sollevare eccezioni, aveva nominato in udienza come sostituto il codifensore non citato. La doglianza viene ritenuta manifestamente infondata perché la nullità per omesso avviso a uno dei difensori, in un procedimento camerale, è a regime intermedio e si sana se non eccepita dal difensore presente o dal difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.; nel caso concreto, il difensore presente non ha dedotto alcunché in udienza.
Norme richiamate
La nullità a regime intermedio derivante da omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale a uno dei difensori è sanata se non eccepita tempestivamente in udienza dal difensore presente o dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
Consente la nomina del difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia, rilevante ai fini della sanatoria della nullità processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio, non assoluta.
- La nullità per omesso avviso al difensore è sanata se il difensore di fiducia presente in udienza non la eccepisce tempestivamente; in mancanza, la sanatoria opera anche rispetto al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
- Quando l'imputato è assistito da più difensori di fiducia, la regolare citazione di uno solo e la sua presenza in udienza possono escludere la rilevabilità della nullità se non vi è tempestiva eccezione.
- In sede di legittimità, la deduzione di una nullità processuale non è accoglibile quando dagli atti risulta la mancata tempestiva eccezione in udienza della parte interessata tramite il difensore presente.
Come è indicizzato
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