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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22619/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito la corte di appello, a seguito di concordato in appello con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis c.p.p., aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta in primo grado per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per assenza di motivazione, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    concordato in appello anche con rinuncia ai motivi

    L'accordo in appello comporta la rinuncia ai motivi non più deducibili in cassazione, salvo questioni sulla formazione del consenso, sul consenso del PM o sulla difformità della decisione dall'accordo, nonché sull'eventuale pena illegale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato ritenuto suscettibile di trattazione senza formalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a vizi inerenti la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • La rinuncia ai motivi nell'ambito del concordato in appello preclude la deduzione in cassazione di censure già abbandonate, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, fatta salva l'ipotesi della pena illegale.
  • Non è ammissibile il ricorso che, contro una sentenza resa su concordato, lamenti la mancata motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale doglianza riguarda un motivo ormai rinunciato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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