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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28815/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, affinché riesamini la domanda di rimborso verificando la conformità della misura alle norme e ai criteri del regolamento de minimis applicabile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente residente in un Comune colpito dagli eventi sismici del 2002 presentava istanza di rimborso del 60% di quanto versato a titolo di imposte dirette (IRPEF e addizionali) nel periodo 31 ottobre 2002 - 30 giugno 2008. Formatasi risposta tacita negativa, impugnava il silenzio-rifiuto e otteneva accoglimento sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE. Sosteneva che il rimborso fiscale previsto dalla normativa interna non poteva essere riconosciuto automaticamente, poiché la misura andava verificata alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato destinati a compensare danni da calamità naturali, in particolare quanto al nesso tra aiuto e danno effettivamente subito e al rispetto dei limiti del regolamento de minimis. La Commissione regionale aveva invece accolto la domanda senza svolgere tale verifica di compatibilità eurounitaria.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 162 del 2008

    Norma interna invocata dal contribuente a sostegno del diritto al rimborso IRPEF conseguente agli eventi sismici.

  • l. n. 201 del 2008

    Legge di conversione del d.l. n. 162 del 2008, richiamata dal contribuente come base della pretesa restitutoria.

  • art. 6 d.l. n. 185 del 2008

    Ulteriore disposizione interna invocata dal contribuente a fondamento del rimborso richiesto.

  • l. n. 2 del 2009

    Legge di conversione del d.l. n. 185 del 2008, richiamata quale base normativa della domanda.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato per affermare che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali; la Corte ritiene necessaria la verifica di compatibilità dell'agevolazione richiesta con tale disciplina.

  • art. 108 TFUE

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro eurounitario sugli aiuti di Stato.

  • art. 288 TFUE

    Norma richiamata dall'Agenzia nel motivo, in relazione all'efficacia degli atti dell'Unione e alla decisione della Commissione.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    La Corte la considera rilevante ai fini della verifica della compatibilità eurounitaria del rimborso richiesto, in particolare quanto al nesso tra aiuto e danni effettivamente subiti e ai limiti del regime de minimis.

Massime di principio

  • Quando una pretesa di rimborso fiscale è collegata a misure di favore per eventi calamitosi, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della misura con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato prima di riconoscere il beneficio.
  • Non è sufficiente il solo richiamo alla normativa interna che prevede il rimborso: occorre accertare il nesso tra l'aiuto e i danni effettivamente subiti dal beneficiario e il rispetto dei criteri e dei limiti del regolamento de minimis applicabile.
  • La decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato deve essere considerata dal giudice nazionale nella valutazione della domanda, in conformità al primato del diritto dell'Unione.
  • In mancanza di tale verifica di compatibilità eurounitaria, la sentenza che riconosce il rimborso è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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