Cassazione Penale, Ordinanza n. 20459/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di falsificazione di monete. I motivi dedotti erano quattro: 1) contestazione della correttezza della motivazione sulla responsabilità, ritenuta dalla Corte di cassazione generica perché fondata su argomenti già esaminati e devoluti in fatto; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva motivato sull'insussistenza della particolare tenuità richiamando l'importo complessivo della somma detenuta e il contesto delittuoso di riferimento; 3) censura sul diniego delle attenuanti generiche, reputata non consentita in sede di legittimità e comunque infondata in presenza di motivazione non illogica; 4) richiesta di pena sostitutiva, dichiarata inammissibile perché nel giudizio di appello non risultava formulata alcuna richiesta in tal senso, come richiesto dalla disciplina transitoria della riforma Cartabia.
Norme richiamate
indica il reato oggetto di condanna confermata in appello, cioè la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate o alterate
la causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile per mancanza della particolare tenuità dell'offesa, valutata anche alla luce dell'importo complessivo della somma detenuta e del contesto criminale
disciplina le pene sostitutive di pene detentive brevi; la Corte richiama la necessità della richiesta dell'imputato perché il giudice di appello debba pronunciarsi sulla loro applicabilità
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
norma transitoria della riforma Cartabia richiamata per stabilire quando e come debba essere formulata la richiesta di sanzione sostitutiva
richiamato per escludere che la richiesta di pena sostitutiva debba necessariamente essere formulata solo con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, potendo essere proposta fino all'udienza di discussione
implicito nella statuizione di condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando la motivazione di merito esclude in modo logico e coerente la particolare tenuità dell'offesa valorizzando elementi quali l'entità del bene/denaro coinvolto e il contesto delittuoso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o priva di riferimento agli elementi ritenuti decisivi; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- In tema di pene sostitutive, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato abbia formulato una specifica richiesta nel giudizio di appello, e tale richiesta può essere proposta sino all'udienza di discussione del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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