Cassazione Penale, Sentenza n. 29351/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione basato sulla nullità della citazione in appello per difetto di notifica al difensore effettivamente nominato: il decreto di citazione indicava come difensore l'avv. Tietto (nominato d'ufficio) ma la notifica fu eseguita invece all'avv. Marchini (difensore precedentemente nominato e indicato come "consegnatario"). La difesa eccepiva anche che, essendo l'imputato "libero con domicilio eletto", la notifica avrebbe dovuto seguire l'art.161, comma 2 c.p.p. e non il comma 4; tuttavia il punto decisivo è che il difensore indicato nel decreto non ricevette la notifica, configurando una nullità processuale rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: accertata la mancanza di notifica all'avv. indicato nel decreto e la contestuale notifica a diverso difensore "consegnatario", ha qualificato l'irregolarità come nullità ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p. non sanabile. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il proseguimento del procedimento. La richiesta di declaratoria di prescrizione è stata respinta in considerazione dei periodi di sospensione risultanti dal fascicolo.
Norme richiamate
La corte ha ritenuto che la mancata notifica al difensore indicato nel decreto costituisce una nullità prevista da questa norma, e tale nullità è insanabile nel caso concreto.
Il comma 2 disciplina la notifica al domicilio eletto dall'imputato; il comma 4 disciplina la notifica al "consegnatario" (difensore). La sentenza interpreta che l'indicazione del "consegnatario" anteriore è rimasta valida e ha rilevanza ai fini della corretta esecuzione delle notifiche, salvo che risulti una diversa elezione di domicilio.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto del motivo unico di ricorso; utilizzata per la formulazione del motivo in cassazione.
Richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; norma di carattere procedurale che regola modalità istruttorie e di discussione in particolare frangenti processuali.
Massime di principio
- La notifica al difensore indicato nel decreto è essenziale: la sua omissione può integrare una nullità processuale rilevante e non sempre sanabile.
- Bisogna verificare attentamente l'effettiva situazione di nomina/elezione di domicilio negli atti (es. precedente "consegnatario" indicato) prima di eseguire una notifica; cambi di difensore non sempre comportano automaticamente la modifica del domicilio registrato.
- Se l'imputato è "libero con domicilio eletto", la notifica segue le regole dell'art.161 co.2 c.p.p.; in assenza di elezione, o se è indicato un "consegnatario", può trovare applicazione il comma 4: la scelta della corretta forma di notifica è determinante per la validità dell'atto.
- In materia di questioni processuali la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti per accertare le nullità e i profili di fatto connessi alla correttezza delle notifiche.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dipende dall'esame dei periodi di sospensione e delle vicende processuali risultanti dal fascicolo; una semplice richiesta va valutata alla luce delle specifiche risultanze documentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29291/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29292/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29293/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29294/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29295/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →