Cassazione Penale, Ordinanza n. 36389/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo a dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.222 euro di multa per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni. Il primo motivo deduceva il difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'interessato avrebbe semplicemente dimenticato di denunciare il possesso dell'arma ereditata dal padre. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte osserva però che l'arma era un revolver custodito in una scarpiera nella camera da letto dell'imputato, funzionante e carico, con altre quarantacinque cartucce, e che il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, per il reato contestato, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà della condotta, senza necessità di consapevolezza dell'antigiuridicità o dell'obbligo di denuncia; ha inoltre ritenuto non necessario uno specifico approfondimento motivazionale sulla pena, poiché la sanzione era stata determinata in misura prossima al minimo edittale e comunque i giudici di merito avevano già valorizzato il disvalore della condotta e il contegno menzognero dell'imputato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967
Norme poste a fondamento della contestazione per detenzione abusiva di armi e munizioni; la Corte ribadisce che il reato si perfeziona con la detenzione non denunciata e richiede dolo generico.
Richiamato come base incriminatrice della detenzione abusiva di armi e munizioni.
Richiamato insieme all'art. 2 nella contestazione relativa alle munizioni e agli obblighi di denuncia.
Massime di principio
- Nel reato di detenzione abusiva di armi e munizioni, il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà della detenzione; non è necessaria la consapevolezza dell'illiceità della condotta o dell'obbligo normativo di denuncia.
- Chi abbia ricevuto armi o munizioni per successione ereditaria risponde del reato se omette di denunciare il possesso all'autorità competente, essendo irrilevante l'ignoranza dell'obbligo di denuncia.
- La determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente estesa, soprattutto quando il giudice di merito abbia comunque valorizzato gli elementi di disvalore della condotta e la mancata resipiscenza dell'imputato.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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