Cassazione Penale, Sentenza n. 20458/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: 1) l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Euro costruzioni s.r.l.; 2) l'applicazione di un aumento di pena per la continuazione fallimentare che il Tribunale non aveva applicato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo evidenzia un grave vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto (la sentenza impugnata riporta cenni meramente assertivi). Inoltre la Corte ha effettuato il calcolo della prescrizione: il reato è stato commesso il 14/12/2010; il termine massimo di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi, perciò è maturato il 14/06/2023. Non risultando periodi di sospensione e non potendosi computare la recidiva semplice né una circostanza aggravante ex art. 219, comma primo, legge fallimentare (già esclusa dal Tribunale e non impugnata dal P.G. distrettuale), la Corte ha concluso che è decorso il termine massimo di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In precedenza la Corte d'appello aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) come amministratore di fatto e aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ai capi A e C, rideterminando la pena; la Cassazione ha però rilevato il maturare della prescrizione anche rispetto al capo B e ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che potessero condurre a una pronuncia ai sensi della norma; in assenza di tali elementi non poteva essere evitato il decorso della prescrizione
art. 219, comma primo, legge fallimentare
art. 219, comma 1, legge fallimentare
La circostanza aggravante prevista da questa norma era stata ritenuta esclusa dal Tribunale; tale esclusione non è stata impugnata dal P.G. distrettuale e quindi non può essere utilizzata per prolungare il termine di prescrizione
Massime di principio
- La qualificazione soggettiva (es. amministratore di fatto) deve essere motivata con elementi precisi: cenni meramente assertivi costituiscono vizio di motivazione suscettibile di censura in Cassazione
- Il calcolo della prescrizione va effettuato dal giorno del fatto, valutando il termine massimo applicabile e tenendo conto di eventuali sospensioni o interruzioni; in mancanza di sospensioni la prescrizione può maturare durante il processo
- La semplice recidiva non sempre incide sul computo della prescrizione se non ha efficacia speciale di aggravamento rilevante ai fini del termine
- Se una circostanza aggravante è stata esclusa in definizione di primo grado e la Procura non la impugna, non può essere poi utilizzata per estendere il termine di prescrizione
- Quando la Cassazione constata che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio (non essendovi più una situazione processuale da rettificare sul punto sostanziale)
- Per la difesa: verificare sempre con attenzione le annotazioni processuali sulle sospensioni/interruzioni della prescrizione e chiedere motivazioni complete su qualificazioni giuridiche rilevanti
- Per il pubblico ministero: se si intende far valere circostanze che incidono sul termine prescrizionale (es. aggravanti), occorre impugnarne l'esclusione già in sede di appello
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