Cassazione Penale, Sentenza n. 1023/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile, quale amministratore di fatto della fallita PRINTART s.r.l., dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, contestando cinque motivi: mancata astensione del giudice; utilizzazione di dichiarazioni rese da teste (dott. PIACENTINI) dopo mutata composizione del Tribunale senza consenso delle parti; ammissione dell'esame del maresciallo D'URSO (polizia giudiziaria); utilizzo delle dichiarazioni del coimputato Sergio D'URSO e loro valutazione probatoria; violazione delle norme su aggravanti/attenuanti (artt. 62-bis e 133 c.p.) e mancata prevalenza delle circostanze attenuanti alla luce dell'estinzione del precedente specifico (art. 445 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. La decisione si è basata sul fatto che le sanzioni accessorie fallimentari erano state determinate in misura fissa ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 222/2018). L'applicazione del nuovo orientamento ha reso illegittimo il trattamento sanzionatorio così determinato, con conseguente impatto sul decorso della prescrizione; fissato il dies a quo il 1 febbraio 2007, la prescrizione è maturata il 1 agosto 2019. Non essendo provata l'innocenza dell'imputato, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati e non ha esaminato nel merito gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 216 r.d. 18 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267
La norma, che fissava in modo rigido la durata delle pene accessorie fallimentari, è stata dichiarata incostituzionale; la sua illegittimità rende illegale la determinazione delle sanzioni accessorie operata in sentenza e influisce sul calcolo della prescrizione
Sentenza Corte Costituzionale
Dichiarata l'illegittimità dell'art. 216 nella parte che prevedeva la durata fissa delle pene accessorie; la dichiarazione ha efficacia nei processi in corso e deve essere applicata d'ufficio
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata a fondamento del primo motivo di ricorso (violazione di norme sulla composizione e astensione del giudice); indicativa dei vizi dedotti dal ricorrente ma non esaminata in quanto il giudice di legittimità ha deciso per prescrizione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata per censurare l'utilizzazione di dichiarazioni testimoniali in violazione di norme processuali poste a pena di nullità; non è stata esaminata nel merito per effetto dell'annullamento per prescrizione
Norma che disciplina l'esame di persone indicate; il ricorrente censurava l'ammissione dell'esame del maresciallo D'URSO, ma la questione è rimasta assorbita dalla decisione sulla prescrizione
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli imputati; il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni del coimputato D'URSO dovevano essere considerate con le cautele previste da questa norma
art. 195, comma 3 e art. 210 cod. proc. pen.
art. 195, comma 3; art. 210 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla utilizzazione di dichiarazioni di terzi e alla loro ammissibilità; censurate dal ricorrente, ma non valutate dalla Cassazione per sopravvenuta estinzione per prescrizione
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.; art. 445 cod. proc. pen.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.; art. 445 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione all'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e alla questione delle circostanze attenuanti e dell'estinzione del precedente specifico; la Corte non ha risolto il merito perché ha annullato per prescrizione
art. 136 Cost. e art. 30, comma 3, L. n. 87/1953
art. 136, comma 1 Cost.; art. 30, comma 3, L. n. 87/1953
Principi invocati per affermare che la declaratoria di incostituzionalità si applica anche ai processi in corso, con efficacia immediata sul trattamento sanzionatorio e sul decorso della prescrizione
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Previsione sull'assoluzione per accertata innocenza; la Corte ha osservato che non risultando evidente la prova dell'innocenza non poteva adottare la formula assolutoria e pertanto ha annullato per prescrizione
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma che incide direttamente sulla determinazione delle pene o sanzioni accessorie può essere rilevata d'ufficio e applicata anche nei processi pendenti, con possibili effetti sul calcolo della prescrizione
- Se la illegittimità normativa incide sul trattamento sanzionatorio e sul decorso della prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato quando la prescrizione sia maturata e non sia provata l'innocenza dell'imputato
- Questioni processuali rilevanti (nullità, utilizzabilità di dichiarazioni, astensione) possono rimanere non valutate dalla Cassazione se la decisione può essere risolta per un motivo sopravvenuto e dirimente come l'estinzione per prescrizione
- In presenza di contestazioni relative a dichiarazioni di coimputati o di testimoni rese in momenti diversi del processo, è essenziale verificare la correttezza delle acquisizioni probatorie (rispetto delle garanzie, possibilità di contraddittorio) perché la loro utilizzabilità può condizionare il giudizio di responsabilità
- Difesa e giudici devono sempre calcolare con attenzione il dies a quo e gli eventuali eventi interruttivi o sospensivi della prescrizione, soprattutto quando intervenute modifiche normative o pronunce costituzionali possono alterare il computo temporale
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