Cassazione Penale, Ordinanza n. 10488/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco con cui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. Nel ricorso deduceva l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, quindi un vizio attinente alla motivazione e alla dosimetria sanzionatoria. La Corte ha però rilevato che, dopo la riforma richiamata, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi tassativi e non anche per vizi di motivazione o per contestazioni sulla valutazione ex art. 133 c.p.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) oggetto dell'impugnazione.
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
indica che il ricorso doveva essere trattato de plano.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro il patteggiamento; esclude il vizio di motivazione e le censure sulla pena fondate sull'art. 133 c.p.
erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
i criteri di commisurazione della pena non possono essere sindacati in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se la doglianza si risolve in un vizio motivazionale.
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
come modificato dalla legge n. 103 del 2017
è richiamata come fonte della disciplina che ha reso il ricorso trattabile de plano e ha ristretto i motivi impugnabili contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- Le doglianze che investono la mera motivazione o la valutazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non sono deducibili in cassazione avverso il patteggiamento, salvo che si traducano in illegalità della pena o in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.
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