Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36199/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui veniva contestata la violazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere una società conferito a un avvocato, ricercatore universitario, un incarico professionale senza acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta dai destinatari dell'ingiunzione; la Corte d'appello di Lecce aveva confermato tale esito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., sostenendo che la successiva autorizzazione "ora per allora" rilasciata dall'amministrazione del dipendente non elideva la violazione già consumata al momento del conferimento dell'incarico. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso principale, rilevando che la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la ritenuta irrilevanza del rilascio successivo dell'autorizzazione; dall'altro, soprattutto, l'esclusione dell'elemento soggettivo della violazione, perché il soggetto conferente ignorava che il professionista fosse dipendente pubblico. Poiché il ricorso dell'Agenzia censurava solo la prima ratio e non la seconda, l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque condotto alla cassazione della decisione impugnata. Il ricorso principale è stato quindi respinto; il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme al comma 9 quale parametro della disciplina sugli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e sugli obblighi autorizzatori.

  • art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001

    La violazione contestata riguardava il conferimento di un incarico professionale a un dipendente pubblico senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa inammissibile il motivo per mancata censura di una ratio autonoma della decisione impugnata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'interpretazione della disciplina sugli incarichi ai dipendenti pubblici in funzione dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 98 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a supporto della censura relativa all'incarico conferito al dipendente pubblico senza previa autorizzazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione ha l'onere di censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe un effetto utile.
  • La successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove rilevante nel merito della disciplina degli incarichi ai dipendenti pubblici, non vale comunque a superare l'inammissibilità del ricorso se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio autonoma non attinta da specifiche censure.
  • Nel giudizio di legittimità, la critica deve essere mirata a tutte le autonome basi logiche della decisione di merito: limitarsi a contestarne una soltanto non consente di ottenere la cassazione della sentenza.
  • In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'esclusione dell'elemento soggettivo della violazione costituisce una ratio autonoma che, se non specificamente censurata, è sufficiente a mantenere ferma la decisione di accoglimento dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.