Cassazione Penale, Ordinanza n. 41126/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici, già proposti in appello e sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 13 novembre 2024, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Dal testo emerge che le censure riproducevano profili già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice territoriale; il ricorrente contestava la valutazione delle risultanze processuali, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove e una diversa valutazione della loro rilevanza e attendibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze prive di specificità e solo apparenti, perché eccedenti il perimetro del sindacato di legittimità, che non consente di sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può risolversi in censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già disattese nei gradi di merito; il sindacato di legittimità resta confinato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle emergenze probatorie, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio.
- Le censure di violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando si limitano a riprodurre doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- Il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della sentenza è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non consente un riesame del merito.
- La genericità dei motivi di ricorso, quando li rende solo apparenti, integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
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