Cassazione Civile, Ordinanza n. 19465/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società in liquidazione, dichiarata fallita su istanza di alcuni professionisti, ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Dinanzi alla corte d'appello ha dedotto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio, l'inopponibilità dei crediti posti a base dell'istanza, la mancata preventiva risoluzione di un concordato collegato e la conoscenza tardiva della chiusura di un altro fallimento rilevante per gli obblighi assunti. Con il ricorso per cassazione ha formulato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 5 l. fall., 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che nel reclamo era stata prospettata anche l'inesistenza dello stato di insolvenza, poiché l'attivo era capiente rispetto al passivo, e che la sentenza d'appello aveva omesso di esaminare tale profilo decisivo; con il secondo ha dedotto, in subordine, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla medesima condizione di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo, interpretato sostanzialmente, includesse anche una censura di omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla insussistenza dello stato di insolvenza. Ha quindi accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato sotto il profilo dell'omissione di pronuncia, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro della nozione di insolvenza; la doglianza verteva sulla sua erronea applicazione o sul mancato esame della insussistenza dello stato di insolvenza
la questione relativa alla insussistenza dell'insolvenza era stata ricondotta a una delle doglianze dedotte nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
richiamato formalmente tra le norme asseritamente violate nel denunciare la mancata considerazione del tema decisivo
richiamato formalmente tra le norme asseritamente violate nel denunciare la mancata considerazione del tema decisivo
richiamato formalmente tra le norme asseritamente violate nel denunciare la mancata considerazione del tema decisivo
la causa era stata avviata alla trattazione camerale con proposta di inammissibilità
art. 10426/2012
citato come precedente sull'errore nella rubrica del motivo di ricorso non determinante inammissibilità se la censura è comunque chiaramente qualificabile
art. 12690/2018
citato come precedente sull'errore nella rubrica del motivo di ricorso non determinante inammissibilità se la censura è comunque chiaramente qualificabile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata non comporta inammissibilità del motivo se, dal contenuto complessivo della censura, la Corte può agevolmente individuare il vizio effettivamente denunciato.
- La denuncia di violazione di norme processuali può essere letta in chiave sostanziale quando la relativa argomentazione consenta di ricondurla, in concreto, anche a un vizio di omessa pronuncia.
- Integra vizio di omessa pronuncia la sentenza di merito che non si confronti con una specifica doglianza, ritualmente dedotta in reclamo, avente ad oggetto un profilo decisivo della sussistenza dello stato di insolvenza.
- Quando l'impugnazione contro la declaratoria di fallimento deduce la capienza dell'attivo rispetto al passivo e quindi l'assenza di insolvenza, il giudice del reclamo deve esaminare espressamente tale questione se essa risulta effettivamente proposta.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che investe la mancata pronuncia su una domanda o eccezione assorbe l'esame di ulteriori censure che presuppongano il riesame del medesimo fatto decisivo.
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