Cassazione Penale, Sentenza n. 47365/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione il decreto che aveva confermato la confisca dell'immobile di via Massena 9 a Milano, denunciando violazione di legge e motivazione apparente. Le censure principali erano: 1) carenza di motivazione e calcolo errato del prezzo di acquisto (la difesa sosteneva che il prezzo effettivo fosse di € 859.800 indicato in atto, non di € 1.136.850 dedotto dalla Corte per gli assegni circolari), con conseguente censura sulla riconducibilità delle somme al proposto; 2) mancata considerazione del decreto n. 110/2021 del Tribunale di Milano che aveva revocato il sequestro su altri beni della Sabadini, come prova dell'esistenza di risorse lecite della ricorrente (derivate da successioni familiari). In sintesi la ricorrente sosteneva che le risorse impiegate per l'acquisto erano lecite e non provenienti dal convivente Rubagotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la ritenuta fittizietà della intestazione formale e la derivazione dell'acquisto da risorse riconducibili al Rubagotti: era documentata la coincidenza cronologica dell'accredito di € 550.000 dal conto di Rubagotti su quello della Sabadini il giorno del rogito e l'emissione di assegni circolari per € 1.136.850, nonché pagamenti successivi del mutuo imputati al Rubagotti. È stato inoltre richiamato lo stato di pericolosità sociale di Rubagotti (con periodizzazione 2005-2011 e condanna definitiva per bancarotta fraudolenta) che giustifica la ricostruzione di reimpiego di proventi illeciti. La Corte ha affermato che la confisca dei beni formalmente intestati a terzi è legittima quando capitali privi di legittima provenienza provenienti dal soggetto pericoloso sono stati impiegati in misura prevalente per l'acquisto. Quanto al decreto n. 110/2021, la Corte ha spiegato che riguardava cespiti diversi e non mutava la valutazione qui compiuta; anzi in quel provvedimento era comunque richiamata l'operazione del 2006 come attribuita al Rubagotti. Per questi motivi il ricorso viene rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per stabilire le conseguenze sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte condanna la ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo.
Giurisprudenza - principio su confisca a terzi
Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017 (Ferraro); Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 (D'Alessandro)
Principio interpretato: quando capitali privi di legittima provenienza provenienti dal soggetto socialmente pericoloso sono stati immessi in un cespite formalmente intestato a un terzo e tali investimenti sono assorbenti rispetto al valore del bene, la disponibilità sostanziale del bene si considera riconducibile al proposto e giustifica la confisca di prevenzione.
Giurisprudenza - limiti dell'uso di fatti già esclusi
Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018 (Carnovale); Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019 (Ruggeri)
Principio interpretato: il giudice di prevenzione non può fondare il giudizio prognostico di pericolosità su fatti la cui esistenza sia stata previamente negata; tuttavia, la valutazione dell'influenza di precedenti provvedimenti revocatori va svolta caso per caso e non determina automaticamente l'irrilevanza di altri elementi probatori relativi ad atti differenti.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può colpire beni formalmente intestati a terzi quando sia provato che capitali di illecita provenienza, imputabili al soggetto socialmente pericoloso, sono stati impiegati in misura significativa per l'acquisto o il mantenimento del bene.
- La coincidenza cronologica e documentale fra accrediti dal conto del soggetto pericoloso e pagamenti/assegni disposti per l'acquisto costituisce elemento probatorio molto forte per dimostrare la reale provvista impiegata.
- Il giudice di legittimità esercita un controllo limitato sulle valutazioni di merito: può censurare solo la manifesta illogicità o carenza di motivazione, non semplici rivalutazioni dei dati di fatto correttamente apprezzati dal giudice di merito.
- Un provvedimento favorevole alla restituzione di beni in altra procedura non determina automaticamente l'irrilevanza di prove in una diversa vicenda di prevenzione; occorre verificare se i fatti e i cespiti siano effettivamente sovrapponibili.
- La presenza di condanne o accertata pericolosità sociale nel periodo cronologico coincidente con l'acquisto rafforza il nesso causale tra attività illecite e acquisizione patrimoniale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47189/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2023 del 24/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →