Parere n. 624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Christian Solinas contro Comune di Cagliari, Regione Sardegna, e la Soprintendenza belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per le Provincie di Or, Vs, Ci, Og, per l’annullamento della determinazione del dirigente del servizio SUAPE, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari n. 1117 del 20 febbraio 2024 di rigetto dell’istanza del 14 novembre 2023 del “progetto ristrutturazione con modifiche interne ed ampliamento volumetrico dell’abitazione” di sua proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione del Comune di Cagliari n. 1117 del 20 febbraio 2024, di rigetto dell’istanza di ristrutturazione con modifiche interne e ampliamento volumetrico di un’abitazione, nonché dei presupposti pareri negativi.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale del servizio SUAPE, mercati, attività produttive e turismo del Comune di Cagliari, con cui è stata respinta l’istanza del 14 novembre 2023 relativa a un progetto di ristrutturazione edilizia con modifiche interne e ampliamento volumetrico dell’abitazione di proprietà del ricorrente. Sono stati impugnati anche i presupposti pareri negativi. La Sezione, nonostante una precedente richiesta, non ha ricevuto dal Ministero della cultura la relazione istruttoria sui fatti e deve quindi valutare, allo stato degli atti, esclusivamente la domanda cautelare e disporre gli adempimenti istruttori necessari per la successiva decisione di merito.
Il parere
La Sezione rigetta l’istanza cautelare. Pur ritenendo che la controversia presenti profili complessi meritevoli di approfondimento nella fase di merito, rileva la manifesta insussistenza di un apprezzabile periculum in mora. La Sezione dispone inoltre che il Ministero della cultura trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria dettagliata e documentata, acquisendo dal Comune di Cagliari gli elementi di fatto necessari. La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il parere definitivo sul merito è sospeso e la trattazione è rinviata al terzo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è rigettata perché, pur in presenza di profili controversi complessi da esaminare nel merito, è manifestamente insussistente un apprezzabile periculum in mora.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero della cultura deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria dettagliata e documentata, acquisendo dal Comune di Cagliari i necessari elementi di fatto.
Partecipazione del ricorrente
La relazione istruttoria deve essere comunicata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Decisione sulla base degli atti
In caso di ingiustificato inadempimento agli adempimenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti nel fascicolo.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso
La disposizione è richiamata in relazione alla nota di deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la domanda cautelare può essere esaminata anche in assenza della relazione istruttoria ministeriale, qualora gli atti disponibili consentano di escludere in modo manifesto la sussistenza di un apprezzabile periculum in mora.
- La complessità delle questioni dedotte non determina di per sé l’accoglimento della tutela cautelare quando manchi il requisito del periculum in mora; essa può giustificare, invece, un approfondimento nella fase di merito.
- Quando la relazione istruttoria necessaria per la decisione del ricorso straordinario non sia stata trasmessa, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere, ordinare l’acquisizione degli elementi di fatto e imporre la partecipazione della relazione al ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la decisione del ricorso, che può essere adottata sulla base della documentazione già acquisita.
Ricorso straordinario su un diniego edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario contro la determinazione del Comune di Cagliari che ha respinto un’istanza di ristrutturazione edilizia con modifiche interne e ampliamento volumetrico dell’abitazione. Il ricorrente ha impugnato anche i presupposti pareri negativi e ha formulato un’istanza cautelare.
Premesse e richiesta cautelare
Il ricorso è stato notificato il 20 giugno 2024 e successivamente depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. 1199/1971. In vista della trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione ha chiesto al Ministero della cultura una relazione istruttoria dettagliata e documentata sui fatti, da trasmettere anche al difensore del ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni.
Mancata trasmissione della relazione istruttoria
Alla data dell’adunanza del 19 marzo 2026 la relazione ministeriale non era ancora pervenuta, nonostante la richiesta della Sezione. La mancata acquisizione della relazione non ha impedito l’esame della domanda cautelare, ma ha reso necessario disporre ulteriori adempimenti istruttori ai fini della decisione definitiva.
Valutazione dell’istanza cautelare
La Sezione rigetta la domanda cautelare. Pur riconoscendo che la controversia presenta profili complessi, tali da richiedere un adeguato approfondimento nella fase di merito, rileva la manifesta insussistenza di un apprezzabile periculum in mora. La complessità della controversia, pertanto, non è sufficiente a giustificare la sospensione degli effetti dell’atto impugnato in assenza di un pregiudizio grave e attuale.
Incombenti istruttori
Ai fini della decisione sul merito, il Ministero della cultura deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, acquisendo dal Comune di Cagliari gli elementi di fatto necessari. La relazione deve essere partecipata al ricorrente, al quale deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Sospensione e rinvio della decisione
La Sezione sospende l’adozione del parere definitivo, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, e rinvia la trattazione dell’affare al terzo trimestre del 2026. Qualora gli adempimenti istruttori non siano eseguiti senza giustificazione, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti agli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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