Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un medico dipendente di un’azienda sanitaria per il rimborso delle spese legali sostenute nella difesa in un procedimento penale, conclusosi con proscioglimento, relativo a fatti connessi all’attività di servizio. L’azienda sanitaria propose opposizione al decreto e il Tribunale accolse l’opposizione revocando il decreto. In appello il medico fu nuovamente soccombente. In cassazione egli dedusse, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello e degli atti processuali perché la decisione era stata emessa e pubblicata dopo la morte del suo unico difensore, avvenuta quando il termine per le memorie di replica non era ancora scaduto. Sosteneva quindi che il processo si fosse automaticamente interrotto e che ogni attività successiva fosse nulla.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha ribadito che la morte dell’unico difensore della parte costituita, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo anche se l’evento non sia noto al giudice o alle altre parti, con preclusione di ulteriori attività processuali e nullità degli atti successivi, compresa la sentenza. Nel caso concreto, poiché il difensore era deceduto dopo il deposito delle comparse conclusionali ma prima della scadenza del termine per le memorie di replica e ben prima della sentenza, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, perché riesamini l’appello nel rispetto delle prerogative difensive. Ha inoltre rimesso al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza e degli atti processuali per violazione delle norme processuali, inclusa la nullità derivante dall’interruzione non considerata del processo.
consente, in sede di legittimità, la produzione dei documenti necessari a provare l’evento interruttivo sopravvenuto, ma solo da parte della parte colpita dall’evento.
Massime di principio
- La morte dell’unico difensore della parte costituita, sopravvenuta nel corso del giudizio, produce automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza.
- Se il processo prosegue irritualmente dopo l’evento interruttivo, sono nulli gli atti successivi e la sentenza pronunciata in assenza del necessario arresto del processo.
- La causa interruttiva può essere dedotta e provata in cassazione mediante documenti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo dalla parte cui l’evento si riferisce, non potendo essere rilevata d’ufficio né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
- La violazione del diritto di difesa per mancato rispetto delle scansioni finali del contraddittorio comporta nullità della sentenza senza che la parte debba indicare in concreto quali difese avrebbe svolto; la lesione è in sé sufficiente.
- Il principio del contraddittorio presidia l’effettività della difesa per tutto lo svolgimento del processo, non solo nella fase introduttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29836/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29840/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29841/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29842/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29844/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29845/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →