Ordinanza n. 13863/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell'INAIL, prot. n. 24443.01.07-2025.0028374 del 1° luglio 2025, che ha disposto il rigetto della domanda di finanziamento codice ISI n. I241123-000039 presentata dalla ricorrente in base all'avviso pubblico INAIL 2023; - del provvedimento dell'INAIL, prot. n. 24443.01.07-2025.0028374 dell'8 luglio 2025, che ha disposto il rigetto della domanda di riesame presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e connesso contestato nel ricorso, ivi inclusi: - l'atto dell'INAIL, prot. n. 24443.16.06-2025.0026015 del 16 giugno 2025, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto; - ove occorra, dell'avviso pubblico INAIL 2023 della Direzione generale del Lazio e dell'allegato 1.1 nelle parti che si ritengano aver legittimato l'adozione di provvedimenti sopra indicati; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti l’11/3/2026: per l’annullamento dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di finanziamento INAIL ISI 2023 e rigetto della domanda di riesame, preceduti da preavviso di rigetto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'INAIL che ha respinto la domanda di finanziamento codice ISI relativa all'acquisto di un sollevatore telescopico compatto MERLO P120.10, nonché il successivo rigetto della domanda di riesame, il preavviso di rigetto e, ove occorra, le pertinenti previsioni dell'avviso pubblico INAIL 2023 e dell'allegato 1.1. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di attività obbligatoria. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a., incaricando la Facoltà di Ingegneria meccanica dell'Università La Sapienza di Roma, nella persona del professore ordinario più anziano in ruolo o di altro professore delegato, di accertare se il sollevatore telescopico compatto MERLO P120.10 rientri tra le tipologie di macchinari ammissibili al finanziamento ai sensi dell'allegato 1.1, lett. e), dell'avviso pubblico INAIL ISI 2023. L'organo verificatore potrà acquisire la documentazione di causa e chiedere ulteriori documenti alle parti, che sono onerate di fornirli e possono produrre documentazione utile. La relazione dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza; la ricorrente è espressamente onerata della notificazione. La liquidazione delle spese, comprese quelle del verificatore, è stata riservata alla definizione del giudizio. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Richiamato quale fondamento della verificazione affidata a un organo tecnico universitario.
allegato 1.1, lett. e), avviso pubblico INAIL ISI 2023
Parametro tecnico-normativo oggetto della verificazione, per stabilire se il macchinario indicato dalla società rientri tra quelli ammissibili al finanziamento.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità del rigetto di una domanda di finanziamento dipende dalla qualificazione tecnica del bene o dell'intervento richiesto, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un organismo tecnico qualificato, prima di definire il merito.
- Nella verificazione disposta dal giudice amministrativo, l'organo verificatore può acquisire la documentazione processuale e richiedere alle parti gli ulteriori documenti necessari; le parti sono tenute a collaborare fornendo la documentazione richiesta.
- La liquidazione delle spese della verificazione può essere riservata alla sentenza che definisce il giudizio.
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