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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8852/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galante impugna la decisione di consegna emessa in esecuzione di un mandato d'arresto europeo (traffico illecito di stupefacenti). Solleva tre motivi: (1-2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la possibilità di rifiuto discrezionale ex art. 18-bis legge n. 69/2005, sostenendo il diritto ad essere giudicato in Italia; (3) violazione degli artt. 2 legge n. 69/2005, 111 Cost. e 6 CEDU per presunta lesione del diritto a una ragionevole durata del processo, atteso che era stato sottoposto a custodia cautelare per quasi cinque anni e perché l'ordinamento maltese, secondo la difesa, mancherebbe di termini massimi di custodia preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per aver proposto censure nuove e non dedotte nel merito. Ha ritenuto che i motivi relativi all'art. 18-bis non fossero adeguatamente specificati né prospettati in sede di merito, e che l'affermazione sulla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo fosse formulata in modo vago e mai documentata davanti alla Corte di appello. Ha inoltre osservato che la Corte di appello ha valutato e superato il rilievo riguardante l'assenza di termini massimi di custodia preventiva, richiamando la conformità della legislazione maltese dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 10/2021 e la rimozione della lettera e) dall'art. 18. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. È disposta la comunicazione alla cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, legge n. 69/2005

    La norma prevede cause facoltative di rifiuto della consegna. La Corte ha ritenuto che l'applicazione delle ragioni discrezionali di rifiuto non fosse stata adeguatamente prospettata e motivata dal ricorrente, e quindi non valutabile in sede di legittimità.

  • art. 2, legge n. 69/2005

    Richiamato in relazione alla tutela delle garanzie processuali e alla durata ragionevole del processo. La Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non dettagliata, non dimostrata in sede di merito.

  • artt. 111 Cost.

    Riferimento al diritto ad un giusto processo (in particolare ragionevole durata). La Corte ha osservato che la lamentata violazione non è stata specificamente dedotta e provata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per il diritto ad un processo equo e tempestivo; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata la violazione in concreto né adeguatamente prospettata in grado di incidere sulla decisione di consegna.

  • d.lgs. n. 10/2021

    La novella ha inciso sull'art. 18 della legge n. 69/2005 rimuovendo la lettera e) tra le cause obbligatorie di rifiuto; la Corte del merito ha ritenuto che la normativa maltese sia sostanzialmente conforme alle garanzie previste dall'ordinamento italiano dopo tale intervento.

  • art. 18, legge n. 69/2005 (riferimento alla lettera e)

    Richiamato nel ragionamento relativo alle cause obbligatorie e facoltative di rifiuto. La rimozione della lettera e) ha inciso sul confronto tra ordinamenti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Disposizione procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione di consegna; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevati per la prima volta argomenti di fatto o censure generiche: le eccezioni rilevanti vanno indicate, argomentate e provate già in sede di merito.
  • Per ottenere il rifiuto discrezionale della consegna ex art. 18-bis l'odierno ricorrente deve specificare i presupposti fattuali e giuridici che giustificano l'esercizio della discrezionalità (es. collegamento con il procedimento italiano, pericolo di doppio processo, interesse pubblico), non limitandosi a censure generiche.
  • Le doglianze relative alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo richiedono un quadro fattuale concreto (durata, fasi procedurali, misure cautelari già subite) e, se necessario, elementi comparativi sulle garanzie processuali dello Stato emittente; affermazioni vaghe saranno dichiarate inammissibili.
  • La conformità dell'ordinamento dello Stato emittente rispetto alle garanzie minime può neutralizzare obiezioni basate su presunte carenze; occorre documentare in modo puntuale eventuali divergenze sostanziali.
  • Le spese e le sanzioni possono essere irrogate se il ricorso è manifestamente inammissibile o generico; quindi è strategico valutare la fondatezza e la precisione delle impugnazioni prima di proporre ricorso in cassazione.

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