Cassazione Penale, Ordinanza n. 34112/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tale importo conforme a giustizia in considerazione della causa di inammissibilità. La decisione è stata assunta il 9 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dalla parte, anziché essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La sentenza non espone i fatti sottostanti né il reato contestato o ulteriori motivi di impugnazione; rileva soltanto il difetto della necessaria sottoscrizione qualificata.
Norme richiamate
a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo peraltro irrilevante sia l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la presentazione personale della parte non è valida. Non suppliscono né l'autenticazione della firma della parte da parte di un legale né la firma del difensore per accettazione del mandato o per delega al deposito, se il difensore non assume la titolarità dell'atto.
A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.
Quando ricorrono i presupposti di inammissibilità considerati dalla sentenza, la relativa declaratoria è pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.
Massime di principio
- A seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. apportata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la parte non può proporlo personalmente.
- L'autenticazione, da parte di un legale, della sottoscrizione apposta personalmente dalla parte non sana il difetto di sottoscrizione qualificata del ricorso per cassazione.
- La sottoscrizione del difensore apposta per accettare il mandato o la delega al deposito non rende il difensore titolare dell'atto e non evita l'inammissibilità se il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte.
- La declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. segue la procedura semplificata e non partecipata.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso deciso la somma è stata determinata in euro 3.000.
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